Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo.
TITOLO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
Capo I
 Interventi della Regione e degli enti locali
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Capo II
 Interventi specifici
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 20, lettera a), L. R. 12/2009
2 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 20, lettera a), L. R. 12/2009
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 20, lettera b), L. R. 12/2009
4 Per il riconoscimento della rilevanza di soggetti, nonché per le modalità di valorizzazione e sostegno nelle more del riordino della normativa regionale in materia di attività e beni culturali, si veda quanto disposto all'art. 6, commi da 22 a 27, della L.R. 23/2013.
5 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.