Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo.
Art. 23
 (Agevolazioni al credito d'esercizio)
1.Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), e al fine di fronteggiare le esigenze di liquidità nella gestione delle attività artistiche, la Regione può adottare misure di sostegno al credito di esercizio, definite in rapporto alle esigenze specifiche degli enti pubblici e privati del settore con sede nel territorio regionale.
1 bis. Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere agli organismi regionali primari di produzione teatrale e musicale sostenuti dal Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), nonché agli organismi pubblici e privati che per il ruolo primario di servizio culturale svolto nel Friuli Venezia Giulia sono stati beneficiari di contributi regionali continuativi nell'ultimo triennio, la propria garanzia fideiussoria sui mutui che gli organismi medesimi assumono per il finanziamento dei rispettivi programmi di attività istituzionale con i propri enti tesorieri o con gli istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari. I mutui ammessi alla garanzia regionale non devono superare complessivamente, per l'insieme degli organismi indicati, l'importo di 5 milioni di euro.
2.Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere agli organismi primari dello spettacolo dal vivo anticipazioni di cassa sui contributi annuali che lo Stato eroga ai medesimi per lo svolgimento della loro attività.
4.Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati anche mediante l'intervento della società finanziaria partecipata dalla Regione, previa stipula di apposita convenzione.
5.Le modalità di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo sono stabilite con regolamento.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 23, lettera a), L. R. 24/2009
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 23, lettera a), L. R. 24/2009
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 23, lettera b), L. R. 24/2009