Art. 1
(Principi e finalitą)
1.La Regione riconosce nello spettacolo dal vivo una fondamentale forma di espressione della vita culturale della comunitą del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene lo sviluppo, in quanto manifestazione dell'identitą regionale nella pluralitą delle sue componenti linguistiche e dialettali nella diversitą delle sue articolazioni territoriali, fonte di valorizzazione delle sue risorse artistiche e culturali, fattore di crescita civile, sociale, economica e turistica del suo territorio nel contesto nazionale ed europeo, e attivitą che concorre allo sviluppo delle relazioni di scambio e cooperazione della Regione con le realtą esterne a essa.
2.
La presente legge persegue le seguenti finalitą:
a) il soddisfacimento della domanda di servizi culturali della popolazione;
b) l'equilibrata diffusione dell'offerta culturale nel territorio;
c) lo sviluppo e la qualificazione delle risorse artistiche, tecniche ed economico-produttive impegnate nelle attivitą di spettacolo dal vivo;
d) il miglioramento e la valorizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche destinate allo spettacolo dal vivo;
e) il sostegno alla sperimentazione, ricerca e innovazione dello spettacolo dal vivo;
f) la valorizzazione delle produzioni artistiche degli organismi di spettacolo del Friuli Venezia Giulia in ambito nazionale e internazionale.