Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Per le attività culturali oggetto di valorizzazione e sostegno nelle more del riordino della normativa regionale in materia di attività e beni culturali, si veda quanto disposto all'art. 6, commi da 1 a 84, della L.R. 23/2013.
2 Titolo I abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3 Titolo II abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
4 Titolo III abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
5 Titolo IV abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
6 Titolo VI abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
TITOLO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
Capo I
 Interventi della Regione e degli enti locali
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Capo II
 Interventi specifici
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 20, lettera a), L. R. 12/2009
2 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 20, lettera a), L. R. 12/2009
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 20, lettera b), L. R. 12/2009
4 Per il riconoscimento della rilevanza di soggetti, nonché per le modalità di valorizzazione e sostegno nelle more del riordino della normativa regionale in materia di attività e beni culturali, si veda quanto disposto all'art. 6, commi da 22 a 27, della L.R. 23/2013.
5 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
TITOLO III
 ALBO REGIONALE E ORGANISMI PRIMARI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
TITOLO IV
 STRUMENTI DI GOVERNO E ORGANISMI NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
TITOLO V
 INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 23
 (Agevolazioni al credito d'esercizio)
1.Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), e al fine di fronteggiare le esigenze di liquidità nella gestione delle attività artistiche, la Regione può adottare misure di sostegno al credito di esercizio, definite in rapporto alle esigenze specifiche degli enti pubblici e privati del settore con sede nel territorio regionale.
1 bis. Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere agli organismi regionali primari di produzione teatrale e musicale sostenuti dal Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), nonché agli organismi pubblici e privati che per il ruolo primario di servizio culturale svolto nel Friuli Venezia Giulia sono stati beneficiari di contributi regionali continuativi nell'ultimo triennio, la propria garanzia fideiussoria sui mutui che gli organismi medesimi assumono per il finanziamento dei rispettivi programmi di attività istituzionale con i propri enti tesorieri o con gli istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari. I mutui ammessi alla garanzia regionale non devono superare complessivamente, per l'insieme degli organismi indicati, l'importo di 5 milioni di euro.
2.Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere agli organismi primari dello spettacolo dal vivo anticipazioni di cassa sui contributi annuali che lo Stato eroga ai medesimi per lo svolgimento della loro attività.
4.Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati anche mediante l'intervento della società finanziaria partecipata dalla Regione, previa stipula di apposita convenzione.
5.Le modalità di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo sono stabilite con regolamento.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 23, lettera a), L. R. 24/2009
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 23, lettera a), L. R. 24/2009
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 23, lettera b), L. R. 24/2009
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
TITOLO VI
 NORME FINALI
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
2 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.