Legge regionale 20 febbraio 2008 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

Capo I

La politica di sviluppo del territorio montano

Art. 1

(Finalità)

1. In attuazione della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), la Regione, con il presente capo, riconosce il ruolo delle Comunità montane, quali enti locali territoriali preposti alla valorizzazione delle zone montane, e ne promuove la collaborazione per generare una visione strategica pluriennale idonea a mobilitare risorse e a sviluppare processi decisionali condivisi e diffusi.

2. La Regione promuove uno sviluppo endogeno, integrato e sostenibile del territorio montano, fondato sulle caratteristiche distintive quali elemento aggregante della realtà economica, sociale e storico-culturale, sistema di interrelazioni sociali, di circolazione di informazioni, di produzione e riproduzione di valori e di conoscenze specifiche.

Art. 2

(Definizioni)

1.Ai fini della presente legge, si intende per:

a) territorio montano: il territorio di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;

b) territorio della Comunità montana: l'intero territorio dei Comuni facenti parte di una Comunità montana, a eccezione del territorio non montano dei Comuni capoluogo di provincia;

c) Comunità montana: l'ente locale territoriale istituito dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 33/2002 e, ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge regionale, le Province di Gorizia e Trieste;

d) Piano strategico regionale: il documento di programmazione di cui all'articolo 13 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche;

e) Comitato di direzione: il Comitato di cui all'articolo 34 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche;

f) zona C di svantaggio socio-economico: la zona con svantaggio socio-economico elevato di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), della legge regionale 33/2002.

Art. 3

(Strumenti di programmazione per lo sviluppo del territorio montano)

1. Sono strumenti di programmazione per lo sviluppo del territorio montano:

a) il Piano strategico regionale;

b) il Piano di azione locale (PAL) che è documento di programmazione degli interventi di sviluppo in territorio montano in attuazione degli articoli 10 e 25 della legge regionale 1/2006, nonché di parternariato istituzionale, economico, finanziario e sociale tra soggetti pubblici, privati e del terzo settore.

Art. 4

(Comunità montana, Cabina di regia e Piano di azione locale)

1. La Comunità montana assume l'iniziativa, definisce i contenuti della proposta e promuove la conclusione e la formalizzazione del PAL, ne coordina la realizzazione ed esercita il controllo e la vigilanza degli obblighi assunti dai partecipanti. La Comunità montana in particolare:

a) ricerca, nella definizione delle proposte di PAL, il coinvolgimento delle Comunità locali e dei principali attori del territorio e garantisce adeguate forme di consultazione della società civile;

b) definisce gli interventi per lo sviluppo turistico contenuti nelle proposte di PAL, sentiti i Comitati strategici d'ambito di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche, relativi al proprio territorio;

c) definisce gli interventi per lo sviluppo del sistema produttivo contenuti nelle proposte di PAL, sentita l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA di cui alla legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna);

d) assicura, nella definizione delle proposte di PAL, la sintesi della consultazione di cui alle lettere a), b) e c), l'integrazione delle iniziative e la loro fattibilità tecnico-economica e finanziaria e ricerca l'accordo sul PAL;

e) è responsabile del coordinamento della realizzazione del PAL, della vigilanza, del rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai partecipanti.

2. Presso la Comunità montana è istituita la Cabina di regia quale sede di partecipazione e di confronto per l'elaborazione della strategia di sviluppo integrato e per il coordinamento delle politiche di sviluppo del territorio di riferimento.

3. La Cabina di regia è costituita con deliberazione del Consiglio della Comunità montana e a essa spetta, in particolare, di esprimere parere sui documenti di programmazione della Comunità montana medesima e di esaminare in via preliminare le proposte di PAL in un quadro unitario teso a valorizzare i collegamenti tra gli interventi programmati, tenuto conto degli effetti reciproci.

Art. 5

(Finalità del Piano di azione locale)

1.In armonia con quanto previsto dal Piano strategico regionale, il PAL è finalizzato a:

a) promuovere uno sviluppo durevole, partecipato e condiviso;

b) stimolare la crescita competitiva e la differenziazione produttiva del sistema montano attraverso la gestione sostenibile delle risorse territoriali, ambientali, paesaggistiche e antropologiche;

c) promuovere uno sviluppo multidisciplinare nell'ideazione e multisettoriale nell'applicazione;

d) conseguire un miglioramento duraturo della qualità della vita;

e) stimolare l'iniziativa privata in ambito sociale, economico e culturale e ottimizzare la fruizione delle risorse locali;

f) mantenere il presidio antropico tenuto conto della polarizzazione verso i fondovalle e i centri storici.

2.Il PAL ha durata triennale a decorrere dalla formale comunicazione di avvio da parte della Comunità montana ai soggetti sottoscrittori. Il PAL può essere prorogato, prima della scadenza, dalla Comunità montana per non più di due anni; di tale determinazione è data comunicazione a tutti i soggetti sottoscrittori del PAL.

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 69, L. R. 15/2014

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 99, L. R. 20/2015, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 70, L. R. 31/2017

Art. 6

(Contenuti del Piano di azione locale e coordinamento con accordi-quadro degli Ambiti per lo sviluppo territoriale)

1. Il PAL, sulla base di una ricognizione quantificata della situazione e dei bisogni della comunità cui si riferisce, in particolare:

a) descrive gli obiettivi di sviluppo con connessa strategia, le azioni di intervento, i risultati attesi e l'area territoriale coinvolta;

b) indica le autorità e le parti economiche e sociali consultate e descrive i risultati delle consultazioni;

c) individua per ciascun intervento, configurato al livello territoriale ritenuto più adeguato, il soggetto responsabile della sua attuazione, l'eventuale disciplina sostanziale prevista dalle norme di settore, con tempi e modalità di attuazione ed eventuali termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; costituiscono intervento, altresì, la costituzione di parchi-progetto finalizzati alla redazione di progetti cantierabili per la realizzazione di opere da presentare sui fondi strutturali comunitari e, nella misura massima del 2 per cento della quota di finanziamento regionale del PAL, il ricorso all'assistenza tecnica per la sua predisposizione;

d) indica il piano finanziario che contiene i soggetti finanziatori, la ripartizione degli oneri per ciascun soggetto e per ciascun intervento;

e) indica il cronoprogramma delle attività e degli impegni;

f) indica le modalità di gestione, controllo e sorveglianza e gli indicatori per la valutazione;

g) prevede il diritto di recesso dei soggetti sottoscrittori fissandone le condizioni;

h) individua i contenuti non modificabili se non attraverso una propria rideterminazione ai sensi dell'articolo 7, comma 8;

i) descrive, a soli fini di coordinamento, gli interventi programmati dalla Comunità montana da finanziarsi con risorse settoriali trasferite dalla Regione, compresi gli interventi di cui alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani).

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il PAL individua, altresì, gli interventi di cui all'articolo 25 della legge regionale 1/2006 che la Comunità montana propone in qualità di ASTER e che sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).

3. Il PAL, in un'apposita sezione, può individuare gli interventi da finanziare con risorse aggiuntive che si rendano disponibili successivamente alla sua formalizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

4. Il PAL costituisce strumento di integrazione territoriale degli interventi della Comunità montana e degli altri soggetti per i quali disposizioni o programmi comunitari, nazionali o regionali richiedono l'inserimento in progetti integrati territoriali o in altri programmi di intervento territorialmente integrati, diversamente denominati. Tali interventi sono ricompresi in una apposita sezione del PAL.

5. Nel PAL può essere costituita una riserva di risorse da utilizzare per lo scorrimento di graduatorie di interventi contributivi programmati nel PAL.

6. L'individuazione del soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi previsti dal PAL, ai sensi del comma 1, lettera c), avviene applicando il criterio dell'unicità del soggetto rispetto alla tipologia dell'intervento nell'ambito territoriale considerato.

Art. 7

(Modalità di presentazione e di approvazione del Piano di azione locale)

1. La conclusione del PAL di cui all'articolo 4, comma 1, è promossa dal Presidente della Comunità montana mediante la ricerca della convergenza e la successiva formalizzazione della proposta.

2. La convergenza di cui al comma 1 si manifesta attraverso una manifestazione di interesse che, per la Regione, è comunicata dall'Assessore regionale competente per le politiche della montagna che, a tal fine, convoca gli altri Assessori regionali per l'espressione, in seduta comune, del consenso della Regione, previa verifica della coerenza con il Piano strategico regionale, sentito il Comitato di direzione.

3. La formalizzazione di cui al comma 1 si manifesta con la sottoscrizione di un documento unitario a cui ciascun sottoscrittore provvede secondo i poteri e le attribuzioni conferitegli. Il Presidente della Comunità montana garantisce la legittimità delle sottoscrizioni. Per la Regione provvede alla sottoscrizione l'Assessore regionale competente per le politiche della montagna secondo quanto disposto al comma 5.

4. Il Presidente della Comunità montana trasmette, per le finalità di cui al comma 2, la proposta di PAL entro il mese di giugno. L'Assessore regionale competente per le politiche della montagna entro il mese di ottobre comunica il consenso della Regione.

5. Ai fini della sottoscrizione, il Presidente della Comunità montana, entro il mese di febbraio, trasmette alla Regione il PAL nella versione definitiva. La Giunta regionale, entro il mese di marzo, delibera l'approvazione della partecipazione della Regione a ciascun PAL nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l'assegnazione delle risorse in relazione ai contenuti del PAL e il mandato all'Assessore regionale competente per le politiche della montagna a sottoscrivere i PAL.

(1)

6. Il PAL è affisso all'Albo delle Comunità montane ed è pubblicato, a cura della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Per le finalità di cui al comma 2, il Presidente della Comunità montana può presentare alla Regione nuove proposte di PAL qualora, per i PAL già sottoscritti e in corso di realizzazione, siano state rendicontate spese superiori al 70 per cento rispetto a quelle programmate.

8. Il PAL, a eccezione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, può essere modificato per cause di forza maggiore o per unanime volontà dei sottoscrittori. Per la Regione, tale determinazione è assunta dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

9. Le risorse aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 3, sono assegnate dalla Giunta regionale man mano che si rendono disponibili.

10. La Giunta regionale dispone in ordine a eventuali linee di indirizzo per garantire l'uniforme applicazione della presente legge.

Note:

Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 17, comma 6, L. R. 11/2009

Art. 8

(Realizzazione del Piano di azione locale)

1. Il PAL impegna ciascun sottoscrittore a realizzare gli interventi e le attività di competenza nei modi e nei termini programmati. Ciascun sottoscrittore assicura, altresì, forme di collaborazione e di coordinamento e si impegna a utilizzare nei procedimenti di rispettiva competenza tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa.

2. La vigilanza sull'esecuzione del PAL è svolta dalla Comunità montana che procede a verifiche semestrali dello stato di attuazione. Qualora emergano inadempimenti o ritardi, interviene adottando le azioni necessarie per promuovere il tempestivo assolvimento degli obblighi assunti dai partecipanti.

3. La Comunità montana, in caso di controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni assunte con il PAL, su istanza di uno dei soggetti interessati o d'ufficio, invita le parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione. Nel caso di esito positivo è redatto processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione la cui sottoscrizione impegna i firmatari. Nel caso di esito negativo la controversia può essere definita con arbitrato rituale.

4. La Comunità montana riferisce annualmente alla Direzione centrale competente in materia di politiche per la montagna, mediante il rapporto annuale di cui all'articolo 10, comma 1, del rispetto degli impegni assunti.

Art. 9

(Cofinanziamento regionale)

1. La Regione finanzia la politica di sviluppo del territorio montano di cui alla presente legge con le risorse assegnate dallo Stato e con le risorse regionali annualmente determinate con la legge finanziaria, dando separata evidenza con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale alle:

a) risorse destinate al finanziamento del PAL;

b) risorse destinate al finanziamento degli interventi inseriti nel PAL per le finalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 1/2006.

2.

( ABROGATO )

(1)(3)

3.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 2, comma 30, lettera a), L. R. 24/2009

Comma 3 abrogato da art. 2, comma 30, lettera b), L. R. 24/2009

Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 17/2011

Art. 10

(Modalità di erogazione delle risorse)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), la Comunità montana redige annualmente il rapporto di attuazione del PAL, che indica lo stato degli interventi, fisico e finanziario, realizzati nell'anno solare precedente e lo trasmette alla Regione. Il rapporto di attuazione, redatto ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), costituisce, altresì, la rendicontazione dei finanziamenti erogati a valere sul PAL.

2. All'erogazione delle risorse assegnate alla Comunità montana per l'attuazione degli interventi previsti nei PAL, si procede:

a) nella misura del 100 per cento della quota assegnata nel primo anno di vigenza del PAL;

b) nella misura del 100 per cento della quota assegnata nel secondo anno di vigenza del PAL, su istanza del legale rappresentante della Comunità montana qualora il rapporto di attuazione di cui al comma 1 attesti che la spesa realizzata è almeno pari alla quota erogata ai sensi della lettera a);

c) nella misura del 40 per cento della quota assegnata nel terzo anno di vigenza del PAL, su istanza del legale rappresentante della Comunità montana qualora il rapporto di attuazione di cui al comma 1 attesti che la spesa realizzata è almeno pari alla quota erogata ai sensi delle lettere a) e b);

d) all'erogazione del saldo successivamente alla presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi redatta dalla Comunità montana ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000, entro e non oltre un anno dal termine ultimo di cui all'articolo 5, comma 2.

2 bis. Ai fini dell'erogazione delle risorse secondo le modalità definite dal comma 2, la Comunità montana può anticipare la presentazione del rapporto di attuazione di cui al comma 1 al raggiungimento dei livelli di spesa previsti, fatto salvo l'obbligo di aggiornare il rapporto alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.

(1)

3. Compensazioni in aumento o in diminuzione, nel limite massimo del 25 per cento dell'importo di ciascun intervento previsto nel PAL, rientrano nell'autonoma competenza della Comunità montana, fermo restando l'importo complessivamente assegnato.

4. La realizzazione parziale del PAL costituisce causa di riduzione dell'assegnazione. Qualora la rendicontazione di cui al comma 2, lettera d), attesti che comunque sono stati raggiunti gli obiettivi, seppure in presenza di un PAL parzialmente realizzato, l'Amministrazione regionale procede al recupero della corrispondente quota di assegnazione non utilizzata.

5. Costituisce causa di revoca dell'assegnazione la mancata realizzazione del PAL, la mancata presentazione della rendicontazione finale del PAL medesimo entro i termini di cui al comma 2, lettera d), la compensazione in aumento o in diminuzione in una percentuale superiore a quella di cui al comma 3, nonché la realizzazione parziale del PAL che non ha condotto al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 14, lettera a), L. R. 6/2013

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

(5)(8)(10)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste nella fase di passaggio dalle modalità di programmazione previste dall'articolo 19 della legge regionale 33/2002 alle modalità previste dalla presente legge, le Comunità montane adottano per l'anno 2008 un programma straordinario comprendente interventi riferibili alle seguenti aree e finalità:

a) sviluppo rurale;

b) uso sostenibile delle risorse naturali;

c) formazione e consolidamento del patrimonio culturale;

d) residenzialità distintiva e servizi di prossimità;

e) turismo;

f) costituzione dei parchi-progetto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

2. Il programma straordinario comprende, altresì, le opere finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 85 a 89, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), senza necessità di integrazione dei programmi triennali per gli anni 2007-2009 adottati dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e Trieste ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale 33/2002.

(6)(7)(9)

3. Il programma straordinario per l'anno 2008 è presentato dalla Comunità montana o dalla Provincia alla Regione entro il mese di febbraio 2008 ed è approvato dalla Giunta regionale, la quale, contestualmente all'approvazione, dispone sia l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, della presente legge sia l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 89, della legge regionale 30/2007, nella medesima misura percentuale di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 2232 del 21 settembre 2007 (Approvazione del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e di Trieste).

4. All'erogazione delle risorse di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, si provvede nel modo seguente:

a) anticipazione pari al 50 per cento delle risorse assegnate, ad avvenuta approvazione del programma straordinario;

b) acconto pari al 30 per cento al raggiungimento di uno stato di avanzamento finanziario del programma pari al 50 per cento delle risorse assegnate;

c) saldo a conclusione del programma.

5. Le richieste dell'acconto e del saldo sono corredate della dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000, alla quale è allegata, in caso di conclusione delle opere pubbliche incluse nel programma, la documentazione prevista dall'articolo 42, comma 2, della medesima legge regionale.

6. Il programma straordinario di cui ai commi precedenti è concluso entro il sesto anno successivo alla data di approvazione da parte della Giunta regionale, a esclusione delle opere finanziate con contrazione di mutuo. Per le variazioni e in caso di realizzazione parziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5.

(3)(4)

7. In fase di prima applicazione della presente legge, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 7, comma 4, il Presidente della Comunità montana trasmette la prima proposta di PAL entro e non oltre il mese di maggio 2008; i Presidenti delle Province di Gorizia e Trieste, invece, entro e non oltre il mese di ottobre 2008.

(1)

7 bis. Con riferimento alle proposte di PAL presentate dalle Province, l'Assessore regionale competente comunica il consenso della Regione entro tre mesi dalla ricezione della proposta.

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 7 da art. 10, comma 57, lettera a), L. R. 9/2008

Comma 7 bis aggiunto da art. 10, comma 57, lettera b), L. R. 9/2008

Parole sostituite al comma 6 da art. 4, comma 70, L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 6 da art. 13, comma 14, lettera b), L. R. 6/2013

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, L. R. 15/2014

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 83, L. R. 27/2014

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 118, L. R. 27/2014

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 96, L. R. 20/2015

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 33/2015

10  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 16, L. R. 44/2017

Art. 12

(Disposizioni modificative di leggi regionali)

1. La rubrica dell'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituita dalla seguente: <<(Interventi a favore della minoranza linguistica slovena della provincia di Udine)>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 26/2007, le parole <<affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed>> sono soppresse.

3. L'articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), è sostituito dal seguente:

<<Art. 17

(Servizio scolastico nei territori montani)

1.Le Comunità montane esercitano funzioni amministrative per la concessione di contributi a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti scolastici ubicati nei territori montani, con l'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa.

2.Per le finalità di cui al comma 1, le Comunità montane applicano l'articolo 66, commi 1 e 2, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).>>.

4. Le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 3, e le funzioni amministrative già attribuite alle Comunità montane ai sensi degli articoli 7, 9, 22 e 23 della legge regionale 33/2002, sono finanziate, a decorrere dall'1 gennaio 2009, con risorse assegnate a titolo di trasferimento ordinario.

5. Ai fini della quantificazione del conseguente aumento dei trasferimenti ordinari si tiene conto di quanto stanziato nei precedenti esercizi sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20 della legge regionale 33/2002 e di quanto stanziato per la finalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 4.

6. Per l'anno 2008, gli interventi relativi alle funzioni di cui al comma 4 sono finanziati nell'ambito del programma straordinario previsto dall'articolo 11.

Art. 13

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), previsti complessivamente in 15.364.096 euro, suddivisi in ragione di 7.682.048 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 9.2.1.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

4. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, sono accertate e riscosse nell'ambito dell'unità di bilancio 3.2.131 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 11 e 12, comma 6, relativi agli interventi di parte corrente, previsti in 500.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 9.2.1.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

6. All'onere complessivo di 500.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 5, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.3450 <<Fondo globale per interventi progetto montagna - spese correnti>> - partita 43 - di cui alla Tabella B, riferita all'articolo 1, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008).

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 11 e 12, comma 6, relativi agli interventi di parte capitale, previsti in 5.750.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 33/2002.

2. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dal comma 1 e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.