Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.
Capo II
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 11
2. Il programma straordinario comprende, altresì, le opere finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 85 a 89, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), senza necessità di integrazione dei programmi triennali per gli anni 2007-2009 adottati dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e Trieste ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale 33/2002.
3. Il programma straordinario per l'anno 2008 è presentato dalla Comunità montana o dalla Provincia alla Regione entro il mese di febbraio 2008 ed è approvato dalla Giunta regionale, la quale, contestualmente all'approvazione, dispone sia l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, della presente legge sia l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 89, della legge regionale 30/2007, nella medesima misura percentuale di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 2232 del 21 settembre 2007 (Approvazione del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e di Trieste).
5. Le richieste dell'acconto e del saldo sono corredate della dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000, alla quale è allegata, in caso di conclusione delle opere pubbliche incluse nel programma, la documentazione prevista dall'articolo 42, comma 2, della medesima legge regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 7 da art. 10, comma 57, lettera a), L. R. 9/2008
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 10, comma 57, lettera b), L. R. 9/2008
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 4, comma 70, L. R. 11/2011
4 Parole sostituite al comma 6 da art. 13, comma 14, lettera b), L. R. 6/2013
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, L. R. 15/2014
6 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 83, L. R. 27/2014
7 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 118, L. R. 27/2014
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 96, L. R. 20/2015
9 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 33/2015
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 16, L. R. 44/2017
Art. 12
 (Disposizioni modificative di leggi regionali)
1. La rubrica dell'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituita dalla seguente: <<(Interventi a favore della minoranza linguistica slovena della provincia di Udine)>>.
2. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 26/2007, le parole <<affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed>> sono soppresse.
4. Le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 3, e le funzioni amministrative già attribuite alle Comunità montane ai sensi degli articoli 7, 9, 22 e 23 della legge regionale 33/2002, sono finanziate, a decorrere dall'1 gennaio 2009, con risorse assegnate a titolo di trasferimento ordinario.
6. Per l'anno 2008, gli interventi relativi alle funzioni di cui al comma 4 sono finanziati nell'ambito del programma straordinario previsto dall'articolo 11.
Art. 13
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), previsti complessivamente in 15.364.096 euro, suddivisi in ragione di 7.682.048 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 9.2.1.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
4. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, sono accertate e riscosse nell'ambito dell'unità di bilancio 3.2.131 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 11 e 12, comma 6, relativi agli interventi di parte corrente, previsti in 500.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 9.2.1.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 11 e 12, comma 6, relativi agli interventi di parte capitale, previsti in 5.750.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.