Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.
Art. 7
 (Modalità di presentazione e di approvazione del Piano di azione locale)
1. La conclusione del PAL di cui all'articolo 4, comma 1, è promossa dal Presidente della Comunità montana mediante la ricerca della convergenza e la successiva formalizzazione della proposta.
2. La convergenza di cui al comma 1 si manifesta attraverso una manifestazione di interesse che, per la Regione, è comunicata dall'Assessore regionale competente per le politiche della montagna che, a tal fine, convoca gli altri Assessori regionali per l'espressione, in seduta comune, del consenso della Regione, previa verifica della coerenza con il Piano strategico regionale, sentito il Comitato di direzione.
3. La formalizzazione di cui al comma 1 si manifesta con la sottoscrizione di un documento unitario a cui ciascun sottoscrittore provvede secondo i poteri e le attribuzioni conferitegli. Il Presidente della Comunità montana garantisce la legittimità delle sottoscrizioni. Per la Regione provvede alla sottoscrizione l'Assessore regionale competente per le politiche della montagna secondo quanto disposto al comma 5.
4. Il Presidente della Comunità montana trasmette, per le finalità di cui al comma 2, la proposta di PAL entro il mese di giugno. L'Assessore regionale competente per le politiche della montagna entro il mese di ottobre comunica il consenso della Regione.
6. Il PAL è affisso all'Albo delle Comunità montane ed è pubblicato, a cura della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Per le finalità di cui al comma 2, il Presidente della Comunità montana può presentare alla Regione nuove proposte di PAL qualora, per i PAL già sottoscritti e in corso di realizzazione, siano state rendicontate spese superiori al 70 per cento rispetto a quelle programmate.
8. Il PAL, a eccezione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, può essere modificato per cause di forza maggiore o per unanime volontà dei sottoscrittori. Per la Regione, tale determinazione è assunta dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
9. Le risorse aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 3, sono assegnate dalla Giunta regionale man mano che si rendono disponibili.
10. La Giunta regionale dispone in ordine a eventuali linee di indirizzo per garantire l'uniforme applicazione della presente legge.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 17, comma 6, L. R. 11/2009