1.
La Comunitā montana assume l'iniziativa, definisce i contenuti della proposta e promuove la conclusione e la formalizzazione del PAL, ne coordina la realizzazione ed esercita il controllo e la vigilanza degli obblighi assunti dai partecipanti. La Comunitā montana in particolare:
a) ricerca, nella definizione delle proposte di PAL, il coinvolgimento delle Comunitā locali e dei principali attori del territorio e garantisce adeguate forme di consultazione della societā civile;
b) definisce gli interventi per lo sviluppo turistico contenuti nelle proposte di PAL, sentiti i Comitati strategici d'ambito di cui all'
articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche, relativi al proprio territorio;
c) definisce gli interventi per lo sviluppo del sistema produttivo contenuti nelle proposte di PAL, sentita l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA di cui alla
legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna);
d) assicura, nella definizione delle proposte di PAL, la sintesi della consultazione di cui alle lettere a), b) e c), l'integrazione delle iniziative e la loro fattibilitā tecnico-economica e finanziaria e ricerca l'accordo sul PAL;
e) č responsabile del coordinamento della realizzazione del PAL, della vigilanza, del rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai partecipanti.