Art. 1
(Finalitą)
1. In attuazione della
legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), la Regione, con il presente capo, riconosce il ruolo delle Comunitą montane, quali enti locali territoriali preposti alla valorizzazione delle zone montane, e ne promuove la collaborazione per generare una visione strategica pluriennale idonea a mobilitare risorse e a sviluppare processi decisionali condivisi e diffusi.
2. La Regione promuove uno sviluppo endogeno, integrato e sostenibile del territorio montano, fondato sulle caratteristiche distintive quali elemento aggregante della realtą economica, sociale e storico-culturale, sistema di interrelazioni sociali, di circolazione di informazioni, di produzione e riproduzione di valori e di conoscenze specifiche.