Art. 12
(Disposizioni modificative di leggi regionali)
3.
L'
articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della
legge 31 gennaio 1994, n. 97), č sostituito dal seguente:
<<Art. 17
(Servizio scolastico nei territori montani)
1.Le Comunitā montane esercitano funzioni amministrative per la concessione di contributi a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti scolastici ubicati nei territori montani, con l'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuitā didattica nell'offerta formativa.
2.Per le finalitā di cui al comma 1, le Comunitā montane applicano l'articolo 66, commi 1 e 2, della
legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilitā, trasporto pubblico locale, cultura, sport).>>.
4. Le funzioni amministrative attribuite alle Comunitā montane ai sensi dell'
articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 3, e le funzioni amministrative giā attribuite alle Comunitā montane ai sensi degli articoli 7, 9, 22 e 23 della
legge regionale 33/2002, sono finanziate, a decorrere dall'1 gennaio 2009, con risorse assegnate a titolo di trasferimento ordinario.
5. Ai fini della quantificazione del conseguente aumento dei trasferimenti ordinari si tiene conto di quanto stanziato nei precedenti esercizi sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'
articolo 20 della legge regionale 33/2002 e di quanto stanziato per la finalitā di cui all'articolo 11, commi 1 e 4.
6. Per l'anno 2008, gli interventi relativi alle funzioni di cui al comma 4 sono finanziati nell'ambito del programma straordinario previsto dall'articolo 11.