Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

Capo VIII

Norme transitorie e finali

Art. 31

(Norme transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 17, comma 5, le istituzioni scolastiche continuano ad avvalersi per l'insegnamento della lingua friulana del personale docente individuato secondo le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo.

2. Ai fini dell'articolo 24, in sede di prima applicazione della presente legge, sono confermati i soggetti attualmente riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15/1996 e trova applicazione il decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 0178/Pres. (Regolamento concernente le modalità per la concessione delle sovvenzioni e i criteri per la ripartizione delle relative risorse destinate a favore degli enti riconosciuti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) e comma 2 bis della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, recante norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane).

Art. 32

(Norme finali)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, possono essere apportate variazioni alla delimitazione territoriale effettuata ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15/1996 entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le variazioni sono disposte su conformi deliberazioni dei Consigli comunali dei territori interessati, espressamente motivate con riferimento alla valutazione della consistenza della quota di popolazione parlante la lingua friulana e dell'incidenza dell'uso della lingua stessa nell'ambito territoriale comunale, approvate con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti. La deliberazione consiliare è posta a base del provvedimento di variazione, salvo nei casi in cui, nel termine indicato al comma 1, pervengano contrarie segnalazioni da parte di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi.

Art. 33

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni della legge regionale 15/1996:

a) articolo 4;

b) articolo 11;

c) comma 2 dell'articolo 11 bis;

d) articolo 12;

e) comma 3 dell'articolo 13;

f) commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14;

g) articolo 27;

h) articolo 28.

2. Sono abrogati i commi 78, 79 e 80 dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).

3. È abrogata la lettera c), del comma 66, dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001).

4. Sono abrogati i commi 2 e 11 dell'articolo 124 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (modificativi della legge regionale 15/1996).

5. È abrogato l'articolo 3 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22 (modificativo dell'articolo 6 della legge regionale 4/1999).

Art. 34

(Norme finanziarie)

1. Al finanziamento delle azioni e degli interventi previsti dalla presente legge si provvede ai sensi e sulla base delle disposizioni recate dalla legislazione regionale vigente nelle materie indicate dalla legge stessa, con oneri a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

UPB 8.4.300.1.310 - capitoli 417, 5536 e 5543;

UPB 8.4.300.1.1901 - capitolo 5567 e capitolo 5572 relativo a fondi statali.

2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, con norme di legge finanziaria annuale possono essere disposti interventi specificamente finalizzati all'attuazione di azioni previste dalla presente legge e autorizzati corrispondenti appositi stanziamenti, anche a valere sulle assegnazioni annuali di fondi statali trasferiti alla Regione ai sensi della legge 482/1999 e del decreto legislativo 223/2002.