Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

Art. 9

(Organismi elettivi e collegiali)

(1)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 482/1999, nei comuni che rientrano nella delimitazione di cui all'articolo 3, i componenti dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione stessa hanno diritto di usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua friulana.

2. Il comma 1 trova, altresì, applicazione per i consiglieri regionali, nonché per i componenti dei consigli degli enti locali che comprendono Comuni nei quali è riconosciuta la lingua friulana.

(3)

2 bis. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.

(2)

3. Le modalità per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana sono disciplinate dagli enti di cui ai commi 1 e 2 con disposizioni dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27, nel cui ambito può essere prevista la ripetizione degli interventi in lingua italiana ovvero il deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta.

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del comma 3.

Comma 2 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019

Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 20/2019