Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

Art. 6

(Uso pubblico della lingua friulana)

(1)(2)

1. L'uso della lingua friulana è consentito nei rapporti con gli uffici degli enti locali e dei loro enti strumentali operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3.

2. Nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, il diritto di usare la lingua friulana può essere esercitato a prescindere dal territorio in cui i relativi uffici sono insediati.

3. Quando un'istanza è avviata in lingua friulana la risposta è effettuata dagli enti di cui ai commi 1 e 2 anche in tale lingua.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche ai concessionari di servizi pubblici degli enti indicati ai commi 1 e 2, operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3.

5. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, anche in forma associata, l'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 3.

6. In nessun caso l'uso della lingua friulana nei procedimenti amministrativi può comportare l'aggravio o il rallentamento degli stessi.

7. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.

(3)

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del comma 2.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 6/2014

Comma 7 sostituito da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019