Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

Art. 32

(Norme finali)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, possono essere apportate variazioni alla delimitazione territoriale effettuata ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15/1996 entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le variazioni sono disposte su conformi deliberazioni dei Consigli comunali dei territori interessati, espressamente motivate con riferimento alla valutazione della consistenza della quota di popolazione parlante la lingua friulana e dell'incidenza dell'uso della lingua stessa nell'ambito territoriale comunale, approvate con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti. La deliberazione consiliare è posta a base del provvedimento di variazione, salvo nei casi in cui, nel termine indicato al comma 1, pervengano contrarie segnalazioni da parte di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi.