Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

Art. 22

(Internet e nuove tecnologie)

1. La Regione incentiva e sostiene la presenza della lingua friulana nell'ambito delle tecnologie informatiche, in particolare su internet, in formato testuale e audiovisivo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene con misure adeguate la ricerca, la produzione, la commercializzazione e l'uso di strumenti informatici e tecnologici in lingua friulana tesi a un uso corretto della lingua.

3. La Regione favorisce, inoltre, l'uso della lingua friulana nei siti internet degli enti pubblici di cui all'articolo 6 e dei soggetti privati ai quali si riconosca una significativa funzione sociale.

4. Il sostegno regionale è subordinato all'uso della grafia ufficiale, con evidenza grafica dei testi in lingua friulana non inferiore a quella di eventuali altre lingue presenti nel sito e alla qualità della produzione, secondo la valutazione e i criteri fissati dall'ARLeF.