Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

Art. 15

(Sostegno finanziario alle scuole e verifica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14, la Regione provvede al trasferimento di finanziamenti alle istituzioni scolastiche sulla base del numero delle ore d'insegnamento e di uso curricolare della lingua friulana programmate e comunicate dall'Ufficio scolastico regionale. I trasferimenti finanziari, gestiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono destinati alle spese per i docenti impegnati nell'attuazione della presente legge e per le spese organizzative delle scuole. Tali risorse sono utilizzate nel rispetto delle normative e dei contratti di lavoro vigenti.

(1)

1 bis. Per gli anni scolastici per i quali sia accertata l'insufficienza di risorse disponibili, con deliberazione della Giunta regionale l'insegnamento curriculare della lingua friulana è limitato alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie, purché le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie di primo grado possano essere sostenute nell'ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

(2)

2. La Regione sostiene anche finanziariamente le iniziative di cui all'articolo 14, commi 3 e 4.

3. L'ARLeF, sulla base delle esigenze annualmente individuate, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, propone le modalità di applicazione delle misure di sostegno finanziario previste per le istituzioni scolastiche, valorizzando quelle che applicano i modelli d'insegnamento della lingua friulana più avanzati, all'interno di un quadro plurilingue, secondo lo standard europeo.

4. In collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, l'ARLeF verifica e valuta annualmente, secondo modalità concordate, lo stato di applicazione dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche, la ricaduta sulle competenze degli studenti e la risposta delle famiglie.

5. Le singole scuole concorrono alla verifica e valutazione annuale dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana mediante le generali attività di verifica e valutazione svolte dalle scuole stesse.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 5, L. R. 14/2012

Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 98, L. R. 23/2013