Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.
Capo VII
 Attuazione e verifica
Art. 28
1. La Regione individua nell'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), l'organismo competente alla definizione degli indirizzi di politica linguistica per la lingua friulana e al coordinamento e alla verifica dell'attuazione degli interventi della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 23, L. R. 18/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 15, comma 24, L. R. 18/2011
3 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 16, lettera b), numero 3 bis), L. R. 24/2009
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 6/2014
5 Rubrica dell'articolo modificata da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
6 Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
7 Comma 4 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
Art. 29
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni annuali sullo stato d'attuazione della presente legge, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Le relazioni e i rapporti sono resi pubblici, unitamente ai documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. Gli esiti della valutazione del Consiglio costituiscono riferimento per le scelte del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 24, comma 1, L. R. 20/2019
Art. 30
2. Sono invitati alla Conferenza i componenti del Consiglio e della Giunta regionale, i rappresentanti degli uffici e servizi regionali interessati all'attuazione della presente legge, i componenti degli organi istituzionali dell'ARLeF, nonché i rappresentanti degli enti locali, dell'Università di Udine, delle istituzioni scolastiche, delle realtà associative riconosciute in base all'articolo 24 e dei mezzi di comunicazione.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentito il Presidente dell'ARLeF, stabilisce l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento della Conferenza.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 1, L. R. 12/2017
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 20/2019
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2020
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 91, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 125, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 30 bis
1. È istituita, presso la struttura competente in materia di lingue minoritarie, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana, di seguito denominata Commissione consultiva.
3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.
5. La Commissione consultiva si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la medesima maggioranza è adottato il regolamento di funzionamento. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua friulana. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.
7. Ai componenti della Commissione consultiva, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.
8. I compiti di segreteria sono svolti dal personale della struttura competente in materia di lingue minoritarie.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 83, L. R. 13/2021