Art. 25
(Piano generale di politica linguistica)
1.
Il Piano generale di politica linguistica (PGPL) è definito di norma ogni cinque anni per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) garantire ai cittadini di lingua friulana l'esercizio dei diritti linguistici;
b) promuovere l'uso sociale della lingua friulana e il suo sviluppo come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna;
c) perseguire una politica linguistica unitaria, mediante il coordinamento delle azioni programmate da altri enti e istituzioni pubbliche e private;
d) stabilire le priorità degli interventi regionali nel settore dell'istruzione;
e) fissare criteri e priorità per interventi nel settore dei mezzi di comunicazione e per il sostegno alle realtà associative.
2. Il PGPL è suddiviso per tipologie di soggetti. Per ogni tipologia sono previste le modalità operative per garantire ai cittadini il pieno esercizio dei diritti linguistici previsti dalla normativa vigente.
2 bis. Il PGPL specifica le modalità con cui lo Sportello linguistico regionale per la lingua friulana di cui all'articolo 16, commi 1, 1 bis e 1 ter della
legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), fornisce supporto ai soggetti di cui al comma 2 ai fini dell'attuazione della presente legge.
3. Il PGPL stabilisce, altresì, le modalità di valutazione delle iniziative realizzate e gli strumenti di verifica dei risultati raggiunti da ogni soggetto.
4. Il PGPL è proposto dall'ARLeF ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, sentite la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana di cui all'articolo 30 bis e la Commissione consiliare competente, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 36, comma 1, lettera e), L. R. 9/2019
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera f), L. R. 9/2019
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 82, L. R. 13/2021
Art. 26
(Piano delle priorità di intervento)
1. In base al PGPL e tenendo conto delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale, su proposta dell'ARLeF, adotta annualmente il Piano delle priorità di intervento, contenente gli obiettivi da raggiungere nell'anno.
2. Il Piano delle priorità di intervento stabilisce quali iniziative previste dalla presente legge sono ritenute prioritarie, quante risorse sono destinate a ciascun settore o gruppo di intervento e i criteri per l'utilizzo delle risorse.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 33/2015
2 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 33/2015
3 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 33/2015
Art. 27
(Piani speciali di politica linguistica)
1. La Regione, gli enti locali e i soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico possono adottare propri piani speciali di politica linguistica al fine di garantire, con proprie risorse, ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste dal Piano generale di politica linguistica ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 36, comma 1, lettera g), L. R. 9/2019
2 Comma 1 sostituito da art. 36, comma 1, lettera h), L. R. 9/2019
3 Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, lettera i), L. R. 9/2019
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
5 Comma 2 abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019