Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità)
1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione tutela, valorizza e promuove l'uso della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, lingua propria del Friuli e parte del patrimonio storico, culturale e umano della comunità regionale. La Regione promuove la ricerca storica ed esercita una politica attiva di conservazione e sviluppo della cultura e delle tradizioni, quali componenti essenziali dell'identità della comunità friulana.
3. La presente legge è finalizzata ad ampliare l'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento, nel rispetto della libera scelta di ciascun cittadino. I servizi in lingua friulana che gli enti pubblici e i concessionari dei pubblici servizi assicurano sono opportunità per i cittadini che vi aderiscono in base alla propria libera scelta.
4. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie, promuove e incentiva, altresì, la conoscenza e l'uso della lingua friulana presso le comunità dei corregionali in Italia e nel mondo.
5. La presente legge, unitamente alle disposizioni emanate a tutela delle minoranze linguistiche slovena e germanofona, attua le politiche della Regione a favore delle diversità linguistiche e culturali.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 53, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 2
 (Principi)
2. La presente legge attua i principi della legislazione statale in materia, e in particolare della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e del decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), tenuto conto dei principi e disposizioni della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie).
Note:
1 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 5, lettera a), L. R. 44/2017
Art. 5
 (Uso della grafia ufficiale di lingua friulana)
3. La Regione promuove e sostiene l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, nella concessione dei contributi e finanziamenti previsti in applicazione della presente legge, anche se non specificato nei relativi bandi. L'uso di varianti locali nei testi scritti non costituisce causa di esclusione da finanziamenti e contributi pubblici.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 186, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 186, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 186, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 186, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010