Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.
Art. 30
2. Sono invitati alla Conferenza i componenti del Consiglio e della Giunta regionale, i rappresentanti degli uffici e servizi regionali interessati all'attuazione della presente legge, i componenti degli organi istituzionali dell'ARLeF, nonché i rappresentanti degli enti locali, dell'Università di Udine, delle istituzioni scolastiche, delle realtà associative riconosciute in base all'articolo 24 e dei mezzi di comunicazione.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentito il Presidente dell'ARLeF, stabilisce l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento della Conferenza.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 1, L. R. 12/2017
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 20/2019
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2020
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 91, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 125, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.