Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.
Art. 17
 (Docenti)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002, per definire il quadro delle necessitą di organico nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, la Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale al fine di accertare le risorse di personale docente con competenze nella lingua friulana in servizio nelle istituzioni scolastiche della regione, per l'assunzione della dichiarazione di disponibilitą individuale degli insegnanti.
2. La Regione garantisce e sostiene i percorsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti di e in lingua friulana mediante convenzioni con le Universitą del territorio regionale.
3. La Regione adotta le misure finanziarie atte a sostenere la formazione all'approccio Content and Language Integrated Learning (CLIL) in lingua friulana, individuando adeguati percorsi formativi con le Universitą competenti, con l'Ufficio scolastico regionale e con le istituzioni scolastiche.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di stato giuridico del personale docente e dal contratto di lavoro del personale, la Regione, d'intesa con le autoritą scolastiche, sentite le organizzazioni sindacali, provvede a istituire un elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana.
5. Con regolamento regionale da emanare di concerto con l'Ufficio scolastico regionale sono definite le modalitą per l'accesso all'elenco di cui al comma 4 e per l'utilizzo del personale docente iscritto all'elenco medesimo.