Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 83
 (Sanzioni)
1. In caso di mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato entro il termine previsto dall'articolo 81, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a presentare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 50.000 euro. Il mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta anche la decadenza dalla carica.
2. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5, per i singoli candidati, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente al limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
3. Il superamento da parte di un candidato proclamato eletto dei limiti massimi di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5, per un ammontare pari o superiore al doppio, comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 2 del presente articolo, la decadenza dalla carica.
4. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dā comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 1 e 3 al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la decadenza ai sensi del regolamento consiliare.
6. In caso di mancato deposito dei rendiconti delle spese elettorali da parte dei partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
7. In caso di mancata indicazione, nei rendiconti delle spese elettorali depositati dai gruppi di liste, delle fonti di finanziamento, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
8. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, comma 4, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metā e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.
9. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nella legge regionale 1/1984. Il Collegio regionale di garanzia elettorale č l'organo competente, oltre che all'accertamento, alla determinazione e all'ingiunzione della sanzione.
10. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono introitate dall'Amministrazione regionale.
Note:
1 Comma 8 bis aggiunto da art. 13, comma 14, L. R. 20/2018 . La disposizione si applica, con effetto retroattivo, alla rendicontazione delle spese elettorali sostenute dai candidati e consiglieri per le elezioni regionali del 29/4/2018, come disposto dall'art. 13, c. 15, L.R. 20/2018.
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 19, L. R. 13/2023