Art. 8
1. Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale pił rapido, agli elettori residenti all'estero una cartolina-avviso con l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 110, comma 1, lettera l), L. R. 19/2013
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 8/2016