Art. 70
(Sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico)
1. In attesa dell'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico prevista dall'articolo 69, la Regione può prevedere l'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico in via sperimentale, in singole sezioni elettorali o in singoli comuni, fermo restando lo svolgimento delle operazioni stesse con le modalità tradizionali.