Art. 60
(Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo)
1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.
2. La contemporaneitā delle elezioni č disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali, previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno.
3. Nel caso di cui al comma 1, trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneitā.