Art. 34
(Ammissione degli elettori al voto)
1.
Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono presentare la tessera elettorale ed essere identificati con le seguenti modalità:
a) esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché non scaduto da oltre tre anni;
b) in mancanza di idoneo documento di identificazione o riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'Ufficio, che ne attesta l'identità;
c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.
2. In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.
3. Nell'apposita colonna di identificazione della lista elettorale di sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.
4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 90, comma 1, L. R. 19/2013