Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 21
 (Decisioni finali sull'ammissione delle candidature)
1. Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale si riunisce per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i rappresentanti dei gruppi di liste modificate o escluse e ammettere le correzioni di errori materiali.
2. L'Ufficio centrale regionale comunica, nella stessa giornata, ai rappresentanti dei gruppi le decisioni definitive di esclusione di liste o di candidati.
4. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i rappresentanti dei gruppi di liste.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 26, comma 1, L. R. 26/2012