Art. 19
(Rinuncia o decesso dei candidati alla carica di consigliere regionale)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, la rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere regionale produce effetti sulla composizione delle liste se presentata a uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata.
2. Il decesso di un candidato alla carica di consigliere regionale non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, lettere f) e g).