Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 18
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme al modello di cui all'allegato D alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, deve contenere:
a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
c) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale č collegata;
e) l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 26/2012