Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 13, comma 79, L. R. 18/2011
2 Articolo 21 bis aggiunto da art. 81, comma 1, L. R. 19/2013
3 Articolo 22 bis aggiunto da art. 83, L. R. 19/2013
4 Articolo 37 bis aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 19/2013
5 Articolo 63 bis aggiunto da art. 10, comma 107, L. R. 45/2017
6 Articolo 59 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 4/2018
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO
Capo I
 Disposizioni generali
Capo II
 Convocazione dei comizi elettorali
Capo III
 Uffici elettorali
Art. 9
 (Ufficio elettorale di sezione)
2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).
3. In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, il sindaco provvede alla sua sostituzione attingendo dall'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche, e solo in via residuale designa un elettore iscritto nelle liste elettorali del proprio comune.
4. In caso di impedimento o rinuncia dello scrutatore, la sua sostituzione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), e successive modifiche.
5. Uno scrutatore, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.
6. Il segretario è designato dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.
7. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti l'Ufficio elettorale di sezione, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.
8. Le operazioni dell'Ufficio sono eseguite con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente, fatta eccezione per le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere sempre presenti.
10. I poteri del presidente in materia di ordine pubblico sono disciplinati dalla normativa statale in materia di elezione della Camera dei deputati.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2 Comma 2 sostituito da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
3 Comma 9 sostituito da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 19/2013
Art. 11
 (Ufficio centrale regionale)
1. È istituito l'Ufficio centrale regionale, competente all'esame delle candidature, all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti.
4. Qualora entro quindici giorni dalla richiesta prevista dal comma 3 non pervengano talune delle designazioni, il presidente provvede autonomamente alla nomina, nell'ambito delle categorie di cui al comma 2.
5. Non possono far parte dell'Ufficio centrale regionale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
6. I componenti supplenti partecipano alle operazioni dell'Ufficio centrale regionale in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene nell'ambito delle categorie di appartenenza.
7. Con il decreto di cui al comma 2, viene individuato il presidente dell'Ufficio, scelto tra i componenti di cui al comma 3, lettera a). Il presidente attribuisce a uno dei componenti effettivi le funzioni di vicepresidente. L'Ufficio centrale regionale svolge le operazioni di competenza con l'intervento del presidente e di almeno tre componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. L'Ufficio centrale opera presso la struttura regionale competente in materia elettorale, della quale l'Ufficio si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza. L'Ufficio centrale può inoltre avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente dell'Ufficio.
9. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato il compenso spettante ai componenti l'Ufficio centrale regionale e, se esterni all'Amministrazione regionale, agli esperti eventualmente nominati ai sensi del comma 8.
Capo IV
 Presentazione e ammissione delle candidature
Art. 15
 (Dichiarazione di presentazione del gruppo di liste)
3. Nel caso di coalizione di gruppi di liste, alla dichiarazione di presentazione di ciascun gruppo è allegata la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente l'indicazione del gruppo incaricato di depositare il contrassegno di cui al comma 1, lettera e), e il programma elettorale della coalizione.
4. Nel caso di gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione del gruppo deve contenere la dichiarazione che il partito o il gruppo politico è espressivo della minoranza linguistica slovena. Nella dichiarazione di presentazione può essere dichiarato il collegamento con un gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione e che presenti liste in tutte le circoscrizioni elettorali. In questo caso alla dichiarazione di presentazione è allegata la convergente dichiarazione di collegamento del gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione.
Art. 17
2. La dichiarazione di presentazione delle candidature è sottoscritta, con firma autenticata, dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione verbale alla presenza di due testimoni, davanti a un notaio, al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco; della dichiarazione è redatto verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.
3. Per la raccolta delle firme vengono utilizzati tanti modelli conformi all'allegato B, composti di quattro facciate, quanti sono necessari a raccogliere le sottoscrizioni del numero di elettori previsto. A ciascun modello sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.
4. I sindaci rilasciano i certificati di cui al comma 3 nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. Al fine di garantire il tempestivo rilascio dei certificati elettorali, i comuni della Regione assicurano l'apertura degli uffici comunali nei cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e nei giorni di presentazione, per non meno di otto ore dal lunedì al sabato e quattro ore la domenica. Gli orari di apertura al pubblico sono resi noti mediante loro esposizione, chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.
6. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature.
7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati nella lista circoscrizionale, fermi restando i termini previsti dall'articolo 14, comma 1, per la presentazione delle candidature.
8. La dichiarazione di presentazione delle candidature è depositata con apposito atto, conforme all'allegato C alla presente legge, sottoscritto, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2.
9. L'atto di deposito, oltre agli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.
10. All'atto di deposito sono allegati:
a) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale sottoscritta con firma autenticata.

Note:
1 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 26/2012
2 Lettera b) del comma 11 sostituita da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
3 Lettera b) del comma 12 sostituita da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 18
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme al modello di cui all'allegato D alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, deve contenere:
a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
c) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;
e) l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 20
 (Esame delle candidature)
1. Entro il trentunesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale controlla la regolarità degli atti depositati e procede all'ammissione o all'esclusione delle candidature.
3. L'Ufficio centrale regionale esclude i collegamenti dichiarati dai partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, quando il gruppo di liste con cui il collegamento è stato dichiarato non appartiene alla medesima coalizione, o quando le dichiarazioni di collegamento non sono convergenti, oppure quando tale gruppo non ha liste in tutte le circoscrizioni elettorali.
4. L'Ufficio centrale regionale ricusa i contrassegni non conformi a quanto previsto dall'articolo 16 dandone immediata comunicazione ai rappresentanti del gruppo di liste, al fine della presentazione di un nuovo contrassegno ai sensi dell'articolo 21.
7. L'Ufficio centrale regionale cancella dalla lista circoscrizionale il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione eventualmente compreso nella medesima.
8. L'Ufficio centrale regionale controlla che lo stesso candidato alla carica di consigliere regionale non sia compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, ed esclude eventualmente il candidato compreso nella lista circoscrizionale che in base al numero d'ordine progressivo risulta presentata per ultima. L'Ufficio controlla inoltre che lo stesso candidato non sia compreso in più di tre liste con lo stesso contrassegno, ed esclude le candidature che non rispettano tale requisito, procedendo a tal fine mediante sorteggio.
9. L'Ufficio centrale regionale riduce al limite prescritto le liste che comprendono un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi.
10. Qualora dall'esame delle liste l'Ufficio centrale regionale riscontri che non è rispettato l'ordine dei candidati alternato per genere, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, provvede a rettificare l'ordine dei candidati alternandoli per genere a partire dal primo candidato compreso nella lista e mantenendo all'interno di ciascun genere l'ordine di presentazione originario.
11. L'esclusione della candidatura alla carica di Presidente della Regione comporta l'esclusione dell'unico gruppo di liste o di tutti i gruppi di liste allo stesso collegati. L'esclusione dell'unico gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso.
12. Nelle giornate in cui si svolgono le operazioni di esame delle candidature, i rappresentanti dei gruppi di liste possono prendere cognizione, entro le ore ventuno, delle decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 6 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 4/2018
Art. 21
 (Decisioni finali sull'ammissione delle candidature)
1. Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale si riunisce per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i rappresentanti dei gruppi di liste modificate o escluse e ammettere le correzioni di errori materiali.
2. L'Ufficio centrale regionale comunica, nella stessa giornata, ai rappresentanti dei gruppi le decisioni definitive di esclusione di liste o di candidati.
4. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i rappresentanti dei gruppi di liste.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 26, comma 1, L. R. 26/2012
TITOLO II
 VOTAZIONE
Capo I
 Disposizioni generali e operazioni preliminari alla votazione
Art. 24
 (Consegna del materiale elettorale)
2. D'intesa tra le competenti strutture dell'Amministrazione regionale e del Ministero dell'interno, si possono utilizzare i bolli, le urne e le matite in uso per l'elezione della Camera dei deputati.
3. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.
Note:
1 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 85, comma 1, L. R. 19/2013
Art. 25
 (Sala della votazione)
1. Ogni sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. Le urne sono collocate in modo da essere sempre visibili a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare.
2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.
3. Gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente l'Ufficio elettorale di sezione o di rappresentante di lista circoscrizionale e di assistere alle operazioni dell'Ufficio. Almeno una cabina deve consentire agevolmente l'accesso agli elettori non deambulanti e deve essere previsto un idoneo piano di scrittura.
5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.
Art. 27
 (Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione)
1. Alle ore sedici del giorno antecedente la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.
2. Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista circoscrizionale e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 10.
4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando tutte le misure occorrenti a impedire l'accesso dall'esterno. Affida, infine, alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.
5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.
Note:
1 Lettera d) del comma 3 sostituita da art. 86, comma 1, L. R. 19/2013
Capo II
 Operazioni di votazione
Art. 28
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
3 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 8/2016
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 23, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 31
 (Voto dei militari e dei naviganti)
1. I militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i naviganti fuori residenza per motivi di imbarco, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono votare in qualsiasi sezione elettorale previa esibizione della tessera elettorale.
4. Il sindaco del comune di residenza, sulla base delle notifiche previste dal comma 3, lettera b), compila l'elenco dei naviganti che hanno espresso la volontà di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco e lo consegna ai presidenti degli Uffici di sezione i quali, prima dell'inizio della votazione, effettuano le necessarie annotazioni nelle liste elettorali di sezione.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 88, comma 1, L. R. 19/2013
Art. 32
 (Voto assistito)
1. I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali.
2. L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.
4. L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.
5. Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.
6. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.
Art. 35
 (Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)
1. Ammesso l'elettore al voto, il presidente gli consegna la scheda di votazione e la matita copiativa.
2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica inoltre l'autenticità della scheda assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione e successivamente la inserisce nell'urna.
4. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora, la restituisce al presidente che vi appone la scritta <<scheda deteriorata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nella lista elettorale di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.
5. Le schede mancanti del bollo della sezione non sono inserite nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale. Tali schede sono firmate dal presidente e da uno scrutatore e allegate al verbale.
6. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda. La scheda, firmata dal presidente e da uno scrutatore, è allegata al verbale. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale e l'elettore non è più ammesso a votare.
7. Il presidente può disporre che gli elettori che indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti. Sulla scheda restituita senza espressione di voto il presidente appone la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. La scheda annullata è allegata al verbale e viene sostituita con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate sulla quale viene apposto il bollo della sezione. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale.
8. Nel verbale viene presa nota degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'hanno riconsegnata e degli elettori che non hanno restituito la matita.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 91, comma 1, L. R. 19/2013
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 110, comma 1, lettera l), L. R. 19/2013
Art. 37
2. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
4 Articolo sostituito da art. 92, comma 1, L. R. 19/2013
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 8/2016
6 Comma 1 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 8/2022
Capo III
 Raccolta del voto di particolari categorie di elettori
Art. 38
 (Votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura)
1. I degenti in ospedali e altri luoghi di cura, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo di cura, purché ubicato in un comune della Regione.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta inoltre l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione e rilascia immediatamente agli stessi attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota nella lista elettorale di sezione.
4. Nel caso in cui il luogo di cura si trovi nello stesso comune di iscrizione elettorale, al presidente dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura viene consegnato l'elenco degli elettori che, avendo dichiarato di voler votare nel luogo di cura, sono stati assegnati alla sezione. Nel caso in cui il luogo di cura si trovi in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune nelle cui liste l'elettore degente è iscritto trasmette al sindaco del comune nel quale si trova il luogo di cura l'elenco degli elettori degenti del comune che hanno ricevuto l'attestazione di cui al comma 3.
6. Il voto è raccolto con le modalità di cui agli articoli 39, 40 o 41.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 94, comma 1, L. R. 19/2013
Art. 42
 (Voto domiciliare)
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'elettore è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimora in un comune della Regione.
4. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta inoltre l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.
6. Per gli elettori di cui al comma 1 che dimorano in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune di iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto domiciliare. Questi ultimi predispongono i conseguenti elenchi da consegnare, nel giorno antecedente la votazione, ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore di tali elettori.
7. Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato di cui all'articolo 41.
8. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi è presa nota nel verbale.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 3 sostituito da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 43
 (Votazione dei detenuti)
1. I detenuti aventi diritto al voto, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, purché ubicato in un comune della Regione.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta, inoltre, l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione e rilascia immediatamente agli stessi attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota nella lista elettorale di sezione.
4. Nel caso in cui l'istituto si trovi nello stesso comune di iscrizione elettorale, al presidente dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova l'istituto viene consegnato l'elenco degli elettori che, avendo dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione, sono stati assegnati alla sezione. Nel caso in cui l'istituto si trovi in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune nelle cui liste l'elettore detenuto è iscritto trasmette al sindaco del comune nel quale si trova l'istituto l'elenco degli elettori detenuti del comune che hanno ricevuto l'attestazione di cui al comma 3.
6. Il voto è raccolto con le modalità di cui all'articolo 40.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 97, comma 1, L. R. 19/2013
TITOLO III
 SCRUTINIO
Art. 44
 (Operazioni di scrutinio)
2. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.
3. Uno scrutatore, designato mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente. Questi enuncia dapprima il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista circoscrizionale e il nominativo del candidato alla carica di consigliere, se votati. Quindi passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.
5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.
6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di Presidente della Regione.
7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio elettorale di sezione.
8. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
9. Nel corso dello scrutinio nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2 Comma 4 sostituito da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
3 Comma 10 abrogato da art. 98, comma 1, lettera c), L. R. 19/2013
Art. 45
 (Validità e nullità delle schede e dei voti)
1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
3. Se l'elettore non ha espresso il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, ma ha votato più liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato, è nullo il voto alle liste circoscrizionali e si intende validamente votato il candidato alla carica di Presidente.
4. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 6 sostituito da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
3 Parole sostituite al comma 7 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
Art. 46
 (Validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista)
1. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato indicato, sia al candidato.
3. Se l'elettore ha espresso la preferenza in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, e la preferenza si riferisce a un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata, il voto è attribuito alla lista circoscrizionale e al candidato votati.
5. In caso di identità di cognome tra due candidati della medesima lista circoscrizionale, si deve scrivere sempre il nome e cognome; in caso di identità, oltre del cognome, anche del nome, si deve scrivere anche la data e il luogo di nascita.
6. Se un candidato ha due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista circoscrizionale.
7. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 100, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 100, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
TITOLO IV
 ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Art. 51
 (Tempi e modalità delle operazioni)
1. Le operazioni dell'Ufficio centrale regionale previste dal presente titolo iniziano entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti trasmessi dagli Uffici elettorali di sezione.
3. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Per ragioni di ordine pubblico il presidente può disporre che si proceda a porte chiuse; in questo caso hanno comunque diritto di entrare e rimanere nella sala i rappresentanti dei gruppi di liste.
4. Le operazioni previste dal presente titolo possono essere svolte e verbalizzate con l'utilizzo di strumenti informatici ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66.
5. Tutte le operazioni previste dal presente titolo e le decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti, dal segretario e dai rappresentanti dei gruppi di liste.
6. Al termine delle operazioni previste dal presente titolo l'Ufficio centrale regionale segnala alla Corte d'appello di Trieste i nominativi dei presidenti degli Uffici di sezione che, sulla base dei verbali, risultano essersi resi responsabili di gravi inadempienze.
Art. 52
 (Determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali circoscrizionali)
1. L'Ufficio centrale regionale effettua in primo luogo lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto applicabili, gli articoli 44, 45, 46, 47, 48 e 49.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 53
 (Determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali regionali)
Art. 55
 (Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste)
1. Dopo le proclamazioni previste dall'articolo 54, l'Ufficio centrale regionale attribuisce ai gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 17/2007, compiendo le seguenti operazioni:
b) individua, tra i gruppi di liste ammessi ai sensi della lettera a), il gruppo o la coalizione di gruppi collegati al candidato eletto Presidente della Regione;
c) attribuisce i seggi a ciascuno dei gruppi di liste ammessi ai sensi della lettera a); a tal fine, divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due; attribuisce, quindi, i seggi ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio;
d) verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione abbia conseguito la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 17/2007; a tal fine, se il candidato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale elettorale regionale superiore al 45 per cento dei voti validi, verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al medesimo candidato abbiano conseguito un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponda almeno al 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale, arrotondato all'unità più vicina e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi; se il candidato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale elettorale regionale pari o inferiore al 45 per cento dei voti validi, verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegati al medesimo candidato abbiano conseguito almeno un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponda almeno al 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale, arrotondato all'unità più vicina e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi; qualora la quota di seggi da attribuire sia costituita da un numero con una cifra decimale uguale a cinquanta, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore;
f) in caso di coalizione di gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione, determina il numero di seggi spettante a ciascun gruppo; a tal fine, divide le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino al numero dei seggi attribuiti alla coalizione, meno il seggio già attribuito al candidato proclamato eletto Presidente della Regione; attribuisce, quindi, i seggi ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio;
g) determina il numero di seggi spettante a ciascuno dei gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione; a tal fine, divide le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino al numero dei seggi complessivo da attribuire, meno il seggio già attribuito al candidato proclamato eletto alla carica di consigliere ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 17/2007; tra i quozienti così ottenuti individua i più alti, in numero uguale ai seggi spettanti ai medesimi gruppi di liste, e attribuisce, quindi, a ciascun gruppo tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio.
(1)
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 30, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 56
 (Attribuzione di un seggio ai gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena)
1. Nel caso in cui un gruppo di liste presentato da un partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena abbia dichiarato il collegamento previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007 e, avendo ottenuto una cifra elettorale che rispetta le condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, sia stato ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera a), ma non abbia ottenuto almeno un seggio, le operazioni di ripartizione dei seggi sono ripetute sommando la cifra elettorale di tale gruppo di liste e quella del gruppo di liste con lo stesso collegato, considerandoli come un gruppo unico.
2. Nel caso in cui il gruppo di liste previsto dal comma 1 abbia ottenuto una cifra elettorale che non rispetta le condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, ma è comunque non inferiore all'1 per cento dei voti validi, le operazioni di ripartizione dei seggi sono effettuate comprendendo sin dall'inizio anche tale gruppo fra quelli ammessi e sommando la cifra elettorale dello stesso gruppo di liste con quella del gruppo collegato, considerandoli come un gruppo unico.
3. Uno dei seggi ottenuti ai sensi del comma 1 o del comma 2 dall'insieme di gruppi di liste spetta al gruppo di liste presentato da un partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena e viene attribuito, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale 17/2007, alla lista circoscrizionale espressiva della minoranza linguistica slovena che ha ottenuto, rispetto alle altre liste circoscrizionali del gruppo, la maggiore percentuale elettorale circoscrizionale.
TITOLO V
 CONTEMPORANEITÀ DI ELEZIONI
TITOLO VI
 REGIME DELLE SPESE
Art. 63
 (Compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione)
4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, gli oneri relativi ai compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono proporzionalmente ripartiti fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente. In caso di elezioni provinciali, l'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.
5. I compensi previsti dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 53/1990, e successive modifiche, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 103, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 103, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
Art. 64
 (Assegnazione forfetaria per spese anticipate dai comuni)
2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 è aumentata del 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a copertura delle spese anticipate dai comuni anche per il primo turno delle elezioni provinciali. L'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.
4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni comunali e circoscrizionali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 viene proporzionalmente ridotta.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 26/2012
TITOLO VII
 INFORMATIZZAZIONE
Capo I
 Procedure informatizzate
Capo II
 Voto e scrutinio elettronico
TITOLO VIII
 PROPAGANDA ELETTORALE
Capo I
 Disciplina della propaganda elettorale
Art. 72
1. La giunta comunale, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, individua in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale scegliendoli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nell'individuazione degli spazi deve essere garantito che, in ogni centro abitato con più di 150 abitanti, sia presente almeno uno spazio di propaganda elettorale e che i manifesti di propaganda siano chiaramente visibili dai cittadini.
4. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o il riquadro, il tabellone o il riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma 2.
5. Qualora la giunta comunale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a quarantotto ore, vi provvede mediante un commissario. Il commissario è scelto fra i dipendenti del comparto unico Regione-enti locali appartenenti alla categoria D. Al commissario spettano i rimborsi per le spese di viaggio nonché il compenso eventualmente stabilito dal provvedimento di nomina; i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione inadempiente.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 78, L. R. 18/2011
2 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 51, lettera b), L. R. 27/2014
Art. 76
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche con riferimento ai manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3.000 euro chiunque affigge manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o altre liste. Ai fini dell'applicazione della sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate come un'unica violazione.
4. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste al comma 1 e al comma 3. Al comune spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.
5. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
6. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono poste a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 78, L. R. 18/2011
Capo II
 Disciplina delle spese di propaganda elettorale
Art. 79
1. È istituito presso il Consiglio regionale il Collegio regionale di garanzia elettorale.
2. Il Collegio regionale di garanzia elettorale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti con due distinte votazioni e con voto limitato, rispettivamente, a due e a uno. Il Consiglio provvede alla elezione entro il centottantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della legislatura; qualora non provveda entro tale termine, provvede entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale. I membri del Collegio devono essere scelti fra le seguenti categorie: magistrati a riposo; iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori dei conti; professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. L'incarico è rinnovabile una sola volta. Il Collegio è costituito con decreto del Presidente della Regione, che fissa altresì la data della prima riunione dell'Ufficio medesimo. Il Collegio, nella prima riunione, elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; in caso di parità di voti viene eletto il più anziano. I componenti supplenti partecipano ai lavori del Collegio in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene secondo l'ordine determinato dal maggior numero di voti ottenuti nell'elezione e, in caso di parità di voti, dall'età. Ai componenti il Collegio spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e liquidato a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale. Il Collegio dura in carica fino alla conclusione delle operazioni previste dall'articolo 82.
3. Non possono essere eletti componenti effettivi o supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
5. In sede di prima applicazione il Collegio regionale di garanzia elettorale è eletto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 1 bis, L. R. 21/2012
2 Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 16/2013
Art. 83
 (Sanzioni)
2. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5, per i singoli candidati, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente al limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
3. Il superamento da parte di un candidato proclamato eletto dei limiti massimi di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5, per un ammontare pari o superiore al doppio, comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 2 del presente articolo, la decadenza dalla carica.
4. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 1 e 3 al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la decadenza ai sensi del regolamento consiliare.
6. In caso di mancato deposito dei rendiconti delle spese elettorali da parte dei partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
7. In caso di mancata indicazione, nei rendiconti delle spese elettorali depositati dai gruppi di liste, delle fonti di finanziamento, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
8. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, comma 4, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.
9. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nella legge regionale 1/1984. Il Collegio regionale di garanzia elettorale è l'organo competente, oltre che all'accertamento, alla determinazione e all'ingiunzione della sanzione.
10. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono introitate dall'Amministrazione regionale.
Note:
1 Comma 8 bis aggiunto da art. 13, comma 14, L. R. 20/2018 . La disposizione si applica, con effetto retroattivo, alla rendicontazione delle spese elettorali sostenute dai candidati e consiglieri per le elezioni regionali del 29/4/2018, come disposto dall'art. 13, c. 15, L.R. 20/2018.
2 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 7, L. R. 25/2018
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 19, L. R. 13/2023
TITOLO IX
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 85
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 33/1992, le parole <<punti 1, 2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<, numeri 1) e 2),>>.
Art. 91
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 (Legge elettorale regionale);
b) legge regionale 17 aprile 1973, n. 27 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 <<Legge elettorale regionale>>);
c) legge regionale 8 aprile 1978, n. 22 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 27 marzo 1968, n. 20, e 17 aprile 1973, n. 27 <<Legge elettorale regionale>>);
d) legge regionale 3 maggio 1983, n. 34 (Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 <<Legge elettorale regionale>> e successive variazioni e aggiunte);
e) articoli 1 bis, 1 ter e 2 bis della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia), come inseriti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 33/1992;
f) legge regionale 13 giugno 1983, n. 53 (Integrazione alla legge elettorale regionale);
g) legge regionale 11 aprile 1988, n. 18 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 <<Legge elettorale regionale>>);
h) legge regionale 27 agosto 1992, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni);
j) legge regionale 11 maggio 1993, n. 20 (Norme sulla campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale);
k) legge regionale 27 gennaio 1998, n. 2 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 <<Legge elettorale regionale>>);
Art. 92
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dagli articoli 8, 11, 21, 62, 67, comma 3, e 87, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito, per memoria, il capitolo 1719 (1.1.141.1.01.01) alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - spese correnti - con la denominazione <<Spese per le elezioni regionali - acquisto di beni e prestazioni di servizi>>.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il capitolo 1719 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell'elenco n. 1 <<Spese obbligatorie>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 63 e 64, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1720 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Per le finalità previste dall'articolo 67, comma 4, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.370.2.582 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 - alla funzione obiettivo n. 52 - programma 2 - Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - spese d'investimento - con la denominazione <<Spese connesse allo svolgimento di elezioni>>, è inserito, per memoria, il capitolo 1718 (1.1.232.3.01.01) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Finanziamenti ai comuni e alle province per l'acquisto di apparecchiature informatiche per favorire l'automazione delle operazioni elettorali>>.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 88, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.280.1.2603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 79, comma 2, fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 83, comma 10, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.102 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al titolo 3 - Categoria 3.5. - Rubrica n. 370 - con la denominazione <<Sanzioni>>, con riferimento al capitolo 446 (3.5.0) che si istituisce, per memoria, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - con la denominazione <<Proventi derivanti da sanzioni irrogate dal Collegio regionale di garanzia>>.
8. Lo stanziamento dei capitoli di spesa di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo è determinato con legge finanziaria.