Legge regionale 03 dicembre 2007 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Capo V

Spese ed entrate per la vigilanza e la promozione del comparto cooperativo

Art. 24

(Contributi, compensi e spese per l'attività di vigilanza)

1. La spesa per le revisioni ordinarie degli enti cooperativi e delle società di mutuo soccorso non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e per le revisioni straordinarie è a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 6.

(8)(16)

2. Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie effettuate dalla Direzione a norma dell'articolo 14, commi 2 e 6, sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, con i seguenti parametri di calcolo:

a) per gli enti cooperativi, valore della produzione, capitale sociale e numero dei soci;

b) per le società di mutuo soccorso, numero dei soci e contributi mutualistici.

(13)(17)

2 bis. La spesa relativa all'attività di revisione, svolta dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, incaricati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14, è liquidata dalla Direzione competente in materia di personale.

(1)(2)(15)

3.

( ABROGATO )

(3)(9)

4.

( ABROGATO )

(10)

5.

( ABROGATO )

(11)(14)

6. Sono posti a carico delle banche di credito cooperativo gli oneri previsti per effettuare le revisioni ordinarie, nella misura e con le modalità che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei parametri relativi al numero dei soci e al totale dell'attivo.

7.

( ABROGATO )

(4)(18)

8.

( ABROGATO )

(5)

9.

( ABROGATO )

(6)

10.

( ABROGATO )

(7)(19)

10 bis. Ai fini del controllo sull'attività di vigilanza cooperativa dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono obbligate a trasmettere alla Regione i verbali di revisione e la connessa documentazione.

(12)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 7, L. R. 17/2008

Parole sostituite al comma 2 bis da art. 11, comma 7, L. R. 16/2010

Comma 3 sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 17/2010

Comma 7 sostituito da art. 2, comma 64, lettera a), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.

Comma 8 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.

Comma 9 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.

Comma 10 sostituito da art. 2, comma 64, lettera c), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.

Comma 1 sostituito da art. 2, comma 64, lettera a), L. R. 27/2012

Comma 3 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 27/2012

10  Comma 4 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 27/2012

11  Comma 5 sostituito da art. 2, comma 64, lettera c), L. R. 27/2012

12  Comma 10 bis aggiunto da art. 2, comma 64, lettera d), L. R. 27/2012

13  Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 21, lettera b), L. R. 5/2013

14  Comma 5 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 15/2014

15  Comma 2 bis sostituito da art. 2, comma 20, lettera b), L. R. 24/2016

16  Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2020

17  Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2020

18  Comma 7 abrogato da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020

19  Comma 10 abrogato da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020

Art. 25

(Oneri concernenti le procedure concorsuali)

(2)(3)

1. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese relative alle procedure di liquidazione delle società cooperative, aventi sede nella regione, disposte ai sensi degli articoli 2545 terdecies e 2545 septiesdecies del codice civile, nonché i compensi dei commissari liquidatori delle stesse società, quando dette procedure si chiudano con la totale mancanza di attivo ovvero qualora l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente dette spese e compensi.

2. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese affrontate dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 2545 sexiesdecies del codice civile e dai liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 2545 octiesdecies del codice civile nonché i compensi agli stessi dovuti, nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese o l'impossibilità del pagamento di detti compensi nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.

3. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, gli oneri relativi ai compensi di cui ai commi 1 e 2 posti a carico della Regione non possono comunque eccedere i seguenti limiti:

a) nei casi di cui al comma 1, l'importo massimo netto pari a tre volte il minimo determinato ai sensi del decreto del Presidente della Regione di cui al comma 5; qualora detto importo sia inferiore alla quota di compenso netto eventualmente già ricevuta dal commissario liquidatore, nulla è dovuto da parte della Regione;

b) nei casi di cui al comma 2, per i commissari governativi, l'importo netto corrispondente al compenso complessivo per il periodo di mandato computato secondo i minimi previsti dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 5; qualora detto importo sia inferiore alla quota di compenso netto eventualmente già ricevuta dal commissario governativo, nulla è dovuto da parte della Regione;

c) nei casi di cui al comma 2, per i sostituti liquidatori, l'importo netto del compenso minimo previsto dal decreto del Presidente della Regione contemplato dal comma 5.

4. Al fine di consentire la gestione contabile delle spese relative alle procedure concorsuali, ai commissariamenti governativi, agli scioglimenti di società cooperative con nomina di liquidatore e alle sostituzioni di liquidatore, in deroga al disposto di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la spesa per gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è impegnata entro sessanta giorni dalla data di cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese.

5. Con decreto del Presidente della Regione sono fissate le modalità di determinazione dei compensi spettanti agli organi preposti alle procedure sottoposte alla vigilanza della Regione.

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 64, lettera d), L. R. 11/2011

Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 10/2014

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 19, comma 2, L. R. 10/2014

Art. 26

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 2, comma 53, L. R. 24/2009