Legge regionale 03 dicembre 2007 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Art. 8 bis

(Cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi)

(1)

1. La cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti cooperativi interessati nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;

b) trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale;

c) nel caso di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947, trasferimento dell'ufficio, destinato a svolgere attività con i terzi, al di fuori del territorio della regione;

d) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;

e) mancato rispetto delle finalità mutualistiche.

Note:

Articolo aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 17/2010