Legge regionale 03 dicembre 2007 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022
Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.
Art. 8 bis
(Cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi) (1)
1. La cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti cooperativi interessati nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
b) trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale;
c) nel caso di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947, trasferimento dell'ufficio, destinato a svolgere attività con i terzi, al di fuori del territorio della regione;
d) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;
e) mancato rispetto delle finalità mutualistiche.
Note:1 Articolo aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 17/2010