Legge regionale 03 dicembre 2007 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Art. 7

(Comunicazioni)

(1)

1. Ogni informazione, relativa agli enti cooperativi, presente nel sistema informatico del registro delle imprese, compresa la comunicazione delle notizie di bilancio di cui all'articolo 223-sexiesdecies del regio decreto 318/1942, è resa disponibile alla Direzione.

2. Gli enti cooperativi depositano presso gli uffici della Direzione i seguenti documenti:

a) il bilancio di cui all'articolo 2545-octies del codice civile;

b) i regolamenti interni;

c) copia della ricevuta dei versamenti effettuati ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).

Note:

Articolo sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 17/2010