Legge regionale 03 dicembre 2007 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Art. 34

(Disposizioni transitorie e finali)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Vengono iscritti, su domanda, nell'Elenco di cui all'articolo 21, i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D, che abbiano svolto in via continuativa attività di revisione degli enti cooperativi da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge e i direttori del Servizio competente sulla vigilanza degli enti cooperativi con anzianità maturata di almeno tre anni al medesimo termine.

2 bis. Vengono, inoltre, iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 21, su domanda, i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla C che, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione, abbiano svolto funzioni inerenti alla vigilanza cooperativa presso il Servizio competente sulla vigilanza degli enti cooperativi per un periodo non inferiore a tre anni e abbiano conseguito un attestato di idoneità negli appositi corsi promossi dai soggetti di cui all'articolo 36, ovvero, dal Ministero competente.

(3)

3. Vengono, altresì, iscritti nell'Elenco i soggetti già presenti nell'Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi, che abbiano svolto negli ultimi tre anni attività di revisione.

4. La disciplina previgente relativa al funzionamento del Registro regionale delle cooperative e all'esercizio della funzione di vigilanza continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti di attuazione ed espletati i conseguenti adempimenti procedurali, amministrativi e organizzativi.

5. La Commissione prevista dall'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), continua a operare fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di costituzione della Commissione prevista all'articolo 11.

6. Le società di certificazione presenti nell'elenco regionale delle società di revisione istituito dall'articolo 13 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20 novembre 1982, n. 79, recante <<Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo>> e 7 febbraio 1992, n. 7, recante <<Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale>>), sono iscritte all'elenco di cui all'articolo 22.

7. La disciplina previgente relativa alle spese per le revisioni di competenza della Regione e agli oneri connessi ai provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 23 continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore delle misure attuative di cui agli articoli 24, commi 2 e 4, e 25, comma 4, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima.

8. La disciplina previgente relativa ai finanziamenti alle Associazioni del movimento cooperativo continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, comma 5, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima, salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 6.

9. Al fine di accelerare lo sviluppo e il rafforzamento patrimoniale, il soggetto gestore dei mezzi finanziari di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato), è autorizzato ad applicare ai finanziamenti medesimi, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

10.

( ABROGATO )

(2)

11. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione possono prevedere nei propri statuti l'incremento di un componente della giunta camerale con la riserva a un rappresentante del settore delle cooperative.

12. La citazione delle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all'articolo 20 della legge regionale 79/1982, operata dall'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), deve intendersi riferita alle Associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a).

Note:

Comma 1 abrogato da art. 2, comma 64, lettera e), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.

Comma 10 abrogato da art. 2, comma 64, lettera e), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.

Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 16/2021