Legge regionale 03 dicembre 2007 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Art. 29

(Fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

1.

( ABROGATO )

(2)

2.

( ABROGATO )

(3)

3.

( ABROGATO )

(4)

4.

( ABROGATO )

(5)

5.

( ABROGATO )

(6)

6. L'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, è autorizzata a sostenere interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti e associazioni, escluse le Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 27, nonché a favore degli enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa. Con regolamento regionale sono determinati le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati.

(1)

7.

( ABROGATO )

(7)

Note:

Comma 6 sostituito da art. 2, comma 46, L. R. 22/2010

Comma 1 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010

Comma 2 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010

Comma 3 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010

Comma 4 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010

Comma 5 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010

Comma 7 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010