Legge regionale 03 dicembre 2007 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Art. 28

(Fondi mutualistici delle Associazioni)

1. Le Associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'articolo 11 della legge 59/1992, al fine di promuovere e finanziare nuove imprese, nonché iniziative tese allo sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione. I fondi possono essere gestiti, senza scopo di lucro, da società per azioni o da associazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Associazioni, qualora non posseggano la personalità giuridica, nonché le associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, devono essere riconosciute dall'Amministrazione regionale.

3. I fondi di cui al comma 1 possono essere alimentati anche da contributi erogati da enti pubblici o da privati.

4. Con regolamento regionale sono disciplinati:

a) i criteri e le modalità per il riconoscimento delle Associazioni regionali e per l'approvazione dei relativi statuti, per l'approvazione degli statuti delle società e delle associazioni di gestione dei fondi mutualistici e per la gestione dei medesimi;

b) i criteri e le modalità per la vigilanza sulle società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici.