Legge regionale 03 dicembre 2007 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Art. 2

(Autorità di vigilanza e soggetti interessati)

1. Le funzioni di vigilanza sono esercitate:

a) dalla Direzione competente in materia di vigilanza sulla cooperazione, di seguito denominata Direzione, attraverso il Servizio competente per materia;

b) dalla Commissione regionale per la cooperazione, di seguito denominata Commissione;

c) dalle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito denominate Associazioni;

d) dagli Organismi associativi o consortili, di livello regionale, di seguito denominati Organismi specializzati;

e) dalla Giunta regionale.

(1)

2. Fatte salve le diverse forme di controllo previste dalle disposizioni vigenti, la Regione esercita la vigilanza su società cooperative e loro consorzi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2517 del codice civile e società cooperative europee aventi la sede legale nel suo territorio, alle condizioni e con le modalità disciplinate dalla presente legge.

3. La Regione esercita, altresì, la vigilanza sui consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi, di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), aventi nel territorio della regione l'ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, nonché sui gruppi cooperativi paritetici aventi nel suo territorio la sede legale della cooperativa che esercita la direzione e il controllo.

Note:

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 41, comma 1, L. R. 17/2010