Legge regionale 03 dicembre 2007 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Art. 13

(Disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento della Commissione)

1. La Commissione è costituita, su proposta dell'Assessore competente, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

3. La Commissione è convocata dal Presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione è, altresì, convocata su richiesta di almeno tre componenti, entro e non oltre otto giorni dalla richiesta stessa.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.

6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della Direzione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dipendente, entrambi di categoria non inferiore alla C.

7. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

7 bis. È consentito lo svolgimento delle sedute della Commissione in modalità telematica.

(1)

7 ter. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta della Commissione con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.

(2)

Note:

Comma 7 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020

Comma 7 ter aggiunto da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020