Legge regionale 03 dicembre 2007 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Art. 11

(Compiti della Commissione regionale per la cooperazione)

1. È istituita presso la Direzione la Commissione regionale per la cooperazione, quale organismo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di cooperazione.

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) esprimere parere sui provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 23;

b) esprimere parere in merito ai ricorsi di cui all'articolo 9;

c)

( ABROGATA )

d) esprimere parere quando viene richiesto dalla competente Direzione in ordine a progetti di legge e di regolamento, a studi in materia di cooperazione o ad altre iniziative nei confronti delle società cooperative;

e) proporre provvedimenti, indagini, studi e iniziative in materia di cooperazione.

(1)(2)(3)(4)

3. La Direzione dà notizia, di volta in volta, alla Commissione sull'andamento del settore e sui principali problemi riscontrati.

Note:

Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 21, lettera a), L. R. 5/2013

Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 18/2014