Legge regionale 03 dicembre 2007, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.
Capo V
 Spese ed entrate per la vigilanza e la promozione del comparto cooperativo
Art. 24
 (Contributi, compensi e spese per l'attività di vigilanza)
6. Sono posti a carico delle banche di credito cooperativo gli oneri previsti per effettuare le revisioni ordinarie, nella misura e con le modalità che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei parametri relativi al numero dei soci e al totale dell'attivo.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 7, L. R. 17/2008
2 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 11, comma 7, L. R. 16/2010
3 Comma 3 sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 17/2010
4 Comma 7 sostituito da art. 2, comma 64, lettera a), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
5 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
6 Comma 9 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
7 Comma 10 sostituito da art. 2, comma 64, lettera c), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
8 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 64, lettera a), L. R. 27/2012
9 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 27/2012
10 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 27/2012
11 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 64, lettera c), L. R. 27/2012
12 Comma 10 bis aggiunto da art. 2, comma 64, lettera d), L. R. 27/2012
13 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 21, lettera b), L. R. 5/2013
14 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 15/2014
15 Comma 2 bis sostituito da art. 2, comma 20, lettera b), L. R. 24/2016
16 Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2020
17 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2020
18 Comma 7 abrogato da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020
19 Comma 10 abrogato da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020
Art. 25
1. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese relative alle procedure di liquidazione delle società cooperative, aventi sede nella regione, disposte ai sensi degli articoli 2545 terdecies e 2545 septiesdecies del codice civile, nonché i compensi dei commissari liquidatori delle stesse società, quando dette procedure si chiudano con la totale mancanza di attivo ovvero qualora l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente dette spese e compensi.
2. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese affrontate dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 2545 sexiesdecies del codice civile e dai liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 2545 octiesdecies del codice civile nonché i compensi agli stessi dovuti, nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese o l'impossibilità del pagamento di detti compensi nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.
4. Al fine di consentire la gestione contabile delle spese relative alle procedure concorsuali, ai commissariamenti governativi, agli scioglimenti di società cooperative con nomina di liquidatore e alle sostituzioni di liquidatore, in deroga al disposto di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la spesa per gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è impegnata entro sessanta giorni dalla data di cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese.
5. Con decreto del Presidente della Regione sono fissate le modalità di determinazione dei compensi spettanti agli organi preposti alle procedure sottoposte alla vigilanza della Regione.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 64, lettera d), L. R. 11/2011
2 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 10/2014
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 19, comma 2, L. R. 10/2014
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 53, L. R. 24/2009