Legge regionale 03 dicembre 2007, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.
Capo IV
 Attività di revisione
Art. 14
 (Modalità e soggetti abilitati)
1. Le revisioni ordinarie devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.
4. Nel caso in cui l'ente cooperativo abbia la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non abbia ancora ottenuto la revisione ordinaria può formulare esplicita richiesta alla Direzione ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.
6 quater. La disposizione di cui al comma 6 ter non si applica agli incarichi di revisione cooperativa affidati ai dipendenti regionali.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 44, lettera a), L. R. 22/2010
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 44, lettera b), L. R. 22/2010
3 Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 44, lettera c), L. R. 22/2010
4 Parole soppresse al comma 6 da art. 8, comma 3, L. R. 18/2011
5 Comma 6 ter aggiunto da art. 2, comma 75, L. R. 14/2012
6 Comma 6 quater aggiunto da art. 2, comma 75, L. R. 14/2012
7 Comma 2 sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 26/2012
8 Parole aggiunte al comma 6 da art. 2, comma 63, L. R. 27/2012
9 Parole soppresse al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 18/2014
10 Parole sostituite al comma 6 da art. 85, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
11 Parole soppresse al comma 6 da art. 85, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
12 Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 9/2020
13 Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 9/2020
Art. 15
 (Oggetto della revisione ordinaria e straordinaria)
2 bis. Le revisioni ordinarie e straordinarie alle società di mutuo soccorso sono finalizzate all'accertamento della conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), nonché della loro osservanza in fatto. L'accertata violazione alle norme del presente comma è sanzionata ai sensi dell'articolo 18, comma 2 quinquies, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore").
Note:
1 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 12/2018
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 12/2018
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 9/2020
Art. 17
 (Esecuzione delle revisioni)
1. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi a eliminare le irregolarità sanabili, inviando contestualmente copia della diffida alla Direzione, ovvero, nel caso di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.
2. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette alla Direzione il verbale di revisione con la proposta di provvedimento.
3. Nel caso di revisione di enti cooperativi associati, la trasmissione, nell'ipotesi di cui al comma 2, dei verbali alla Direzione avviene per il tramite delle Associazioni.
4. Il revisore comunica alla Direzione provinciale del lavoro la violazione di norme giuslavoristiche riscontrate nel corso degli accertamenti previsti dall'articolo 15, comma 2.
5. Gli enti cooperativi hanno l'obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione tutti i libri, i registri e ogni documento attinente all'attività degli enti stessi, e di fornire i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
7. Il revisore nell'esercizio delle proprie funzioni si intende incaricato di pubblico servizio.
9. Il revisore deve comunicare alla Direzione ovvero all'Associazione l'accettazione dell'incarico di revisione entro quindici giorni dalla data di ricezione del conferimento, pena la sospensione dall'Elenco di cui all'articolo 21 per un anno e la conseguente revoca degli incarichi eventualmente già conferiti.
10. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 9, la sospensione dall'Elenco dei revisori dalle stesse incaricati.
11. Il revisore è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi.
Art. 19
 (Dichiarazione sostitutiva)
1. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione relativi al periodo di vigilanza in corso, è tenuto a produrre alla Direzione e all'Associazione, cui eventualmente aderisce, una dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal Presidente del collegio sindacale.
4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese.
5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 14, comma 4.
6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione ordinaria o straordinaria.
7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, al fine della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla Pubblica Amministrazione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 21
 (Elenco dei revisori)
1. È istituito presso la Direzione l'Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza della Direzione, di seguito denominato Elenco.
4. I revisori iscritti nell'Elenco devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione ai pubblici uffici e non trovarsi, nell'esercizio dell'attività di revisione, nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
5. La Direzione dispone la cancellazione dall'Elenco dei soggetti privi dei requisiti necessari a mantenere l'iscrizione e di quelli che non abbiano ultimato la revisione nei termini previsti dalla vigente disciplina.
6. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 5, la cancellazione dall'Elenco dei soggetti dalle stesse incaricati.
7. In apposita sezione dell'Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione a effettuare le revisioni delle banche di credito cooperativo negli appositi corsi promossi dai soggetti di cui all'articolo 36 ovvero dal Ministero competente.
Note:
1 Comma 8 bis aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 17/2010
2 Comma 8 ter aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 17/2010
3 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 76, L. R. 14/2012
4 Comma 3 interpretato da art. 74, comma 1, L. R. 26/2012
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 10/2014
6 Comma 8 quater aggiunto da art. 74, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 23
 (Provvedimenti)
1. I provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 2545-octies, 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice civile , agli articoli 223-sexiesdecies e 223 septiesdecies del regio decreto 318/1942 e all' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell' articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 , recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere della Commissione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su indicazione dell'Assessore competente, è disposta la nomina e la sostituzione dei soggetti preposti ai provvedimenti di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono scelti tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti in materia di lavoro.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. Il Direttore competente adotta gli atti successivi da emanarsi in relazione ai provvedimenti assunti.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 55, comma 1, L. R. 17/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 20, lettera a), L. R. 24/2016
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 6, lettera c), L. R. 12/2018