Art. 39
(Trattamento dei dati personali)
1. In conformità all'articolo 19, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Direzione è autorizzata a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati ed enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite dalla presente legge, nonché a dare diffusione ai medesimi.
2.
Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il perseguimento delle quali la Regione è autorizzata al trattamento di dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 196/2003:
a) l'applicazione della disciplina in materia di vigilanza e Registro regionale delle cooperative;
b) l'applicazione della disciplina in materia di interventi per l'incentivazione della cooperazione e dell'associazionismo cooperativo;
c) l'applicazione della disciplina in materia di costituzione e funzionamento di organi collegiali, ivi compresa la disciplina concernente la partecipazione agli stessi;
d) l'esercizio di attività di vigilanza e controllo;
e) l'esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale.