Legge regionale 03 dicembre 2007, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.
Art. 27
 (Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo)
4. Quando l'Associazione non risulta in grado di assolvere i compiti attribuiti, l'autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), può essere revocata dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione.
5. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza le Associazioni sono tenute a osservare le indicazioni impartite dalla Direzione.
8. L'Associazione è tenuta a effettuare la revisione fino alla cancellazione dell'ente cooperativo dall'elenco degli aderenti.
Note:
1 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 57, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 57, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 57, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4 Lettera d bis) del comma 7 aggiunta da art. 57, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
5 Vedi la disciplina transitoria della lettera a) del comma 1, stabilita da art. 6, comma 22, L. R. 5/2013
6 Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 1, stabilita da art. 6, comma 22, L. R. 5/2013