Legge regionale 03 dicembre 2007, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.
Art. 21
 (Elenco dei revisori)
1. È istituito presso la Direzione l'Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza della Direzione, di seguito denominato Elenco.
4. I revisori iscritti nell'Elenco devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione ai pubblici uffici e non trovarsi, nell'esercizio dell'attività di revisione, nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
5. La Direzione dispone la cancellazione dall'Elenco dei soggetti privi dei requisiti necessari a mantenere l'iscrizione e di quelli che non abbiano ultimato la revisione nei termini previsti dalla vigente disciplina.
6. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 5, la cancellazione dall'Elenco dei soggetti dalle stesse incaricati.
7. In apposita sezione dell'Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione a effettuare le revisioni delle banche di credito cooperativo negli appositi corsi promossi dai soggetti di cui all'articolo 36 ovvero dal Ministero competente.
Note:
1 Comma 8 bis aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 17/2010
2 Comma 8 ter aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 17/2010
3 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 76, L. R. 14/2012
4 Comma 3 interpretato da art. 74, comma 1, L. R. 26/2012
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 10/2014
6 Comma 8 quater aggiunto da art. 74, comma 1, L. R. 13/2020