Legge regionale 03 dicembre 2007, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.
Art. 12
 (Composizione della Commissione regionale per la cooperazione)
2. In caso di assenza del Presidente le funzioni medesime sono svolte dal Direttore del Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione.
3. Quando tratti argomenti attinenti alle cooperative sociali ovvero alle banche di credito cooperativo la Commissione è integrata, rispettivamente, da un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni di cui al comma 1, lettera c), e da un rappresentante designato dagli Organismi specializzati di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c).
4. Alla Commissione sono invitati in via permanente, senza diritto di voto, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
5. Il Presidente può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, dirigenti regionali o loro delegati, nonché esperti.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
2 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014