Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 21 bis aggiunto da art. 7, comma 39, lettera b), L. R. 12/2009
2 Articolo 18 ante aggiunto da art. 6, comma 5, lettera a), L. R. 20/2015
3 Articolo 19 bis aggiunto da art. 4, comma 41, lettera c), L. R. 34/2015
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Principi generali)
1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce e concorre a tutelare e valorizzare la minoranza linguistica slovena, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano.
3. Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale in materia, come recata in particolare dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e dal decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), e definiscono, assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche friulana e germanofona, le linee fondamentali delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversità culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.
Capo II
 Assetto istituzionale
Art. 5
 (Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena)
2. L'Albo regionale si articola in sei sezioni, nelle quali sono inserite, rispettivamente, le seguenti categorie di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena:
a) organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6;
b) associazioni culturali, comprese le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, operanti nel settore culturale, educativo e della ricerca, nonché le loro organizzazioni rappresentative di ambito ex provinciale o regionale;
c) associazioni sportive, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore dello sport e delle attività ricreative;
e) mezzi di informazione, comprendente case editrici, organizzate anche nella forma di cooperative o di società commerciali, che producono pubblicazioni periodiche e librarie e materiali audiovisivi e multimediali, anche su supporto magnetico e digitale, nonché emittenti radiofoniche e televisive;
f) enti proprietari e/o gestori di immobili destinati alle attività culturali, educative, di ricerca, sportive, ricreative, sociali, di categoria, nonché editoriali svolte dagli enti e dalle organizzazioni di cui al presente comma.
3. L'iscrizione all'Albo regionale è condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge.
5. Le modalità e i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale e per la tenuta del medesimo sono definiti con regolamento regionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8 e la Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
6. Ciascuna realtà richiedente l'iscrizione all'Albo regionale deve produrre il bilancio relativo dell'ultimo esercizio concluso.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 9/2019
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
3 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
Art. 6
 (Organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena)
1. Sono organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza stessa.
3. Ai fini della verifica dei requisiti indicati al comma 2, lettera b), le associazioni che appartengono a più organizzazioni di riferimento sono computate per una sola volta.
4. Il riconoscimento delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena è disposto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.
5. Le associazioni che intendono ottenere il riconoscimento di cui al comma 4 e sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 presentano istanza alla Direzione centrale competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti e del bilancio relativo all'ultimo esercizio finanziario concluso.
6. Il decreto di riconoscimento costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo regionale, nella sezione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
7. Nella forma e con la procedura di cui al comma 4 si provvede alla revoca del riconoscimento, qualora siano venuti a mancare uno o più dei requisiti indicati al comma 2.
8. Le associazioni riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena si qualificano come enti esponenziali della minoranza stessa; quando leggi, regolamenti e atti fanno menzione delle organizzazioni più rappresentative della minoranza slovena, la menzione si intende operata alle organizzazioni di riferimento.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 9 da art. 1, comma 29, L. R. 12/2018
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
3 Numero 2) della lettera b) del comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
Art. 8
3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.
5. La partecipazione alla Commissione consultiva del componente di cui al comma 4, lettera d), avviene previa intesa con i competenti organi statali.
6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 4, lettere b) e c), è nominato un componente supplente per i casi di assenza e decadenza.
7. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
8. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua slovena. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.
9. La Commissione consultiva subentra alla Commissione consultiva per le iniziative culturali e artistiche della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche. La Commissione nominata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 46/1991 rimane comunque in carica fino alla prima nomina della Commissione consultiva.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 42, L. R. 5/2013
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 30, L. R. 12/2018
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
4 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 4 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
5 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 4 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019
6 Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 20/2019
7 Comma 8 bis sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 13/2020
8 Lettera d bis) del comma 4 aggiunta da art. 9, comma 76, L. R. 13/2021
9 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 38, L. R. 13/2023
Art. 10
2. Alla Conferenza sono chiamati a partecipare i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, i componenti della Commissione consultiva di cui all'articolo 8, i componenti del Comitato istituzionale paritetico e dell'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, nonché i rappresentanti delle organizzazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 5. Sono inoltre invitati ai lavori della Conferenza il Direttore generale, nonché i dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali competenti nelle materie cui attengono gli interventi previsti dalla presente legge.
3. La Conferenza verifica altresì lo stato di attuazione dei provvedimenti a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 211, L. R. 14/2012
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, comma 1, L. R. 12/2017
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 4, L. R. 44/2017
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 10, L. R. 13/2019
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 1, L. R. 20/2019
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2020
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 123, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 122, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Capo III
 Uso della lingua slovena
Art. 11
 (Rapporti tra la Regione e i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena)
1. Nell'esercizio del diritto riconosciuto dall'articolo 8 della legge 38/2001, i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena possono rivolgersi all'Amministrazione regionale in lingua slovena, verbalmente o per iscritto, e hanno diritto di ottenere risposta, entro i termini previsti dalla normativa vigente, nella stessa lingua o in lingua italiana con allegato il testo in lingua slovena.
2. Al fine di garantire l'effettività del diritto di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale assicura la presenza di personale con conoscenza della lingua slovena negli uffici del Consiglio regionale, nonché nei propri uffici e in quelli degli enti da essa dipendenti, e istituisce, nelle zone centrali delle città di Trieste, Gorizia e Cividale, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, appositi uffici destinati alla comunicazione istituzionale e alla gestione delle relazioni con il pubblico, anche in lingua slovena.
3. Al fine di diffondere tra il proprio personale la conoscenza della lingua slovena, l'Amministrazione regionale promuove l'organizzazione di appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale e ne favorisce la frequenza.
4. Gli uffici del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti comunicano, anche in lingua slovena, le informazioni dirette al pubblico, nonché quelle di specifico interesse per la minoranza e assicurano che le informazioni istituzionali e promozionali diffuse sul territorio regionale siano pubblicate anche sulla stampa periodica in lingua slovena.
5. I formulari e la modulistica per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge sono predisposti dagli uffici in forma bilingue, italiano e sloveno.
6. Nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, le insegne e le indicazioni esposte al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative della Regione sono corredate della traduzione in lingua slovena.
Capo IV
 Azioni di settore
Art. 14
 (Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali)
1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 38/2001, al fine di assicurare le condizioni per la miglior conoscenza e la salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, è stabilita un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena nella composizione degli organi collegiali regionali consultivi competenti nelle materie relative all'assetto amministrativo, all'utilizzo del territorio, nonché agli strumenti urbanistici e di programmazione economica e sociale e loro provvedimenti attuativi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e gli enti regionali individuano, con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8, gli organi collegiali di cui risulta necessaria l'integrazione con un'adeguata rappresentanza della minoranza.
3. Alle integrazioni degli organi dell'Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e non previsti da disposizioni di legge e di regolamento si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
4. Alle integrazioni degli organi dell'Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e previsti dalla normativa regionale vigente si provvede con regolamento.
5. Nel caso di organi istituiti con legge regionale, il regolamento di cui al comma 4 è emanato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento sono modificate in conformità allo stesso le disposizioni legislative attinenti alla composizione degli organi collegiali dei quali è stata disposta l'integrazione.
Capo V
 Strumenti finanziari
Art. 18 ante
1. Ai fini della rimodulazione prevista dall'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2015), l'Amministrazione regionale determina nella legge finanziaria regionale la destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 18, 19 e 20 della presente legge in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella Regione Friuli Venezia Giulia).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 5, lettera a), L. R. 20/2015
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 41, lettera a), L. R. 34/2015
3 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 7, comma 1, L. R. 20/2019
Art. 18
1. In attuazione dell' articolo 16 della legge 38/2001 , è istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i fondi statali secondo la ripartizione determinata ai sensi dell’articolo 18 ante della presente legge.
2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa.
8. Per gli organismi a carattere associativo o federativo di cui al comma 5, nell'ambito della percentuale complessiva spettante a ciascuno di essi, è espressamente indicata la quota destinata al sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena, aderenti ai medesimi organismi a carattere associativo o federativo, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive. Gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena che beneficiano del suddetto sostegno dei propri programmi di attività, devono essere iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5.
9. Una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata a sostenere gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere. La percentuale di cui al presente comma è parimenti indicata in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.
10. La percentuale residua dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 anche in collaborazione tra loro.
11. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge sulla legge finanziaria regionale, sulla proposta di suddivisione delle percentuali spettanti agli enti e alle categorie sopra individuate, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8. Sulla medesima proposta, la Commissione competente del Consiglio regionale dispone l'audizione dei componenti la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena.
12. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
Note:
1 Derogata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 14, L. R. 6/2013
2 Derogata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 14, L. R. 6/2013
3 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 6/2014
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera b), L. R. 20/2015
5 Comma 4 sostituito da art. 7, comma 57, lettera a), L. R. 31/2017
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 57, lettera b), L. R. 31/2017
7 Comma 6 sostituito da art. 7, comma 57, lettera c), L. R. 31/2017
8 Comma 7 sostituito da art. 7, comma 57, lettera d), L. R. 31/2017
9 Comma 7 bis aggiunto da art. 7, comma 57, lettera e), L. R. 31/2017
10 Comma 6 sostituito da art. 1, comma 28, L. R. 12/2018
11 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 4 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
12 Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
Art. 19
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 45, L. R. 5/2013
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera c), L. R. 20/2015
3 Articolo sostituito da art. 4, comma 41, lettera b), L. R. 34/2015
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
Art. 20
1. Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalità previste dall' articolo 21, comma 3, della legge 38/2001 è destinato alle Unioni territoriali intercomunali Unione del Canal del Ferro-Val Canale, Unione del Torre e Unione del Natisone per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni appartenenti alle aree territoriali adeguate individuate nell'allegato C bis riferito all' articolo 4 ter della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Per le finalità e nei territori di cui al comma 1, le Unioni territoriali intercomunali ivi indicate possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive, nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e dalle specifiche leggi statali e regionali.
3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi degli interventi proposti, in relazione alle esigenze della minoranza linguistica slovena presente nei territori considerati e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 12, comma 1, L. R. 4/2008
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 4/2008
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera d), L. R. 20/2015
4 Articolo sostituito da art. 6, comma 51, L. R. 14/2016
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 12/2017
Art. 21
1. È istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.
2. Con il fondo istituito dal comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi fino all'intero importo della spesa ammissibile, le seguenti attività:
a) iniziative realizzate da istituzioni scolastiche pubbliche per il sostegno dello sviluppo dell'offerta formativa e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, con particolare riguardo a quelle di interscambio studentesco e di personale docente, realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica Slovena;
b) iniziative per lo sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse realtà culturali e linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia, realizzate da enti e organizzazioni attive per la tutela delle minoranze e la promozione delle diversità linguistiche e culturali;
c) iniziative per favorire la collaborazione transfrontaliera nei settori della cultura, dell'educazione, dello sport e delle attività ricreative, realizzate dagli enti locali territoriali dell'area di insediamento della minoranza slovena, in cooperazione con le locali autorità della Repubblica Slovena;
(2)
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 39, lettera a), L. R. 12/2009
2 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 20/2019
3 Comma 3 sostituito da art. 11, comma 2, L. R. 20/2019
Capo VI
 Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
Art. 24
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
j) la legge regionale 5 novembre 2003, n. 16 (Disposizioni riguardanti la Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena);
k) il comma 32 dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).
2. Le abrogazioni disposte dal comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), decorrono dall'1 gennaio 2008.
Art. 25
 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.260.1.3018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5568 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 6.2.270.1.52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 399 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 3, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati: UPB 52.2.280.1.664 / capitolo 156, UPB 52.2.280.1.3016 / capitolo 20, UPB 52.2.280.2.666 / capitoli 180 e 182.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo per il sostegno delle attività degli enti ed organizzazioni della minoranza slovena - fondi statali>>.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Sovvenzioni annue a sostegno dell'attività di enti ed organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena - fondi statali>>.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5591 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole <<degli enti, istituzioni e organismi di interesse primario della minoranza slovena>> sono sostituite con le parole <<degli enti ed organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena - fondi statali>>.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5592 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole <<delle istituzioni ed associazioni>> sono sostituite con le parole <<di enti ed organizzazioni>> e infine sono aggiunte le parole <<- fondi statali>>.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5593 (1.1.162.2.06.06) che per l'anno 2008 è istituito <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione <<Convenzioni con enti ed organizzazioni della minoranza slovena per la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza>>.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 20 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.330.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo regionale per lo sviluppo montano destinato alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni della Provincia di Udine compresi nelle comunità medesime e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena - fondi statali>>.
11. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettera a), nell'unità previsionale di base 8.4.300.2.316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è istituito <<per memoria>> il capitolo 5585 (2.1.242.3.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione <<Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena - di parte capitale>>.
12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 1, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettere b), c) d), e), f), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena - di parte corrente>>.
13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22 fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5594 (1.1.162.2.06.06) che per l'anno 2008 è istituito <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione <<Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale>>.
14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 5571 e 5575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.