Legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.
CAPO II
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15/2000 (NORME PER L'INTRODUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI NELLE MENSE PUBBLICHE E PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE)
Art. 16
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2000 dopo la parola <<totale>> sono aggiunte le seguenti: <<della spesa dichiarata per l'acquisto delle derrate alimentari usate>>.
Art. 17
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2000, come modificato dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 24/2006, le parole <<Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di salute>>.
Art. 18
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000 dopo la parola <<utenti,>> sono aggiunte le seguenti: <<ivi compresa la realizzazione di orti scolastici, nonché>>.