<<Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini e lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Friuli Venezia Giulia, con la presente legge promuove il consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali all'interno dei servizi di ristorazione collettiva e la diffusione di una corretta educazione alimentare.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano prioritariamente alle mense scolastiche e degli asili nido e, in subordine, ai servizi di refezione e di ristorazione collettiva di seguito denominati "mense".
3. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono erogare contributi agli enti gestori delle mense di cui al comma 2, purché non perseguano fini di lucro.>>.