Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.
TITOLO IV
 RIORDINO IN MATERIA DI VIABILITÀ
Art. 59
 (Finalità)
1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la materia della viabilità in attuazione dell'articolo 4, comma 1, n. 9), della legge costituzionale 1/1963, del decreto legislativo 111/2004 e del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 33 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, concernenti modifica al decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111, riguardante il trasferimento alla regione di funzioni in materia di viabilità e trasporti).
Art. 60
 (Funzioni della Regione)
Note:
1 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 14, comma 4, L. R. 29/2017
2 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
3 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
4 Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
5 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 6, comma 14, L. R. 12/2018
6 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 14/2021
7 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 14/2021
8 Lettera d bis) del comma 1 abrogata da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2021
9 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 14/2021
10 Comma 1 bis aggiunto da art. 70, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 61
 (Funzioni degli Enti locali)
2. Ai Comuni sono delegate le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa della viabilità comunale e vicinale.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
Art. 63
1. La società di cui all' articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), di seguito denominata <<società>>, è a capitale interamente pubblico, ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, a seguito degli indirizzi forniti dall’Amministrazione regionale sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all’articolo 3 dell’allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, in particolare sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004 , e successive modifiche, ed è costituita anche con soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale. Alla società, nel perseguimento dell'oggetto sociale, sono riconosciute le funzioni proprie di <<stazione appaltante>> e di <<ente espropriante>>. Per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie a rendere l’opera appaltabile, la società adotta come modalità ordinaria l’istituto della conferenza di servizi, chiedendone la convocazione alla vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture.
2. I beni patrimoniali già dell'Ente Nazionale per le Strade/ANAS SpA, Compartimento del Friuli Venezia Giulia e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 111/2004, possono essere conferiti in proprietà alla società per lo svolgimento dello scopo sociale; nel caso di beni immobili il conferimento avviene a condizione che gli stessi siano acquisiti al patrimonio indisponibile della società medesima.
3. I beni demaniali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 111/2004, trasferiti in proprietà o in possesso alla Regione, sono conferiti alla società in regime di concessione d'uso.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 65, L. R. 30/2007
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 54, comma 5, L. R. 16/2008
3 Comma 3 interpretato da art. 54, comma 6, L. R. 16/2008
4 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 24/2009
5 Comma 4 interpretato da art. 5, comma 3, L. R. 24/2009
6 Comma 7 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 11/2011
7 Comma 7 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 11/2011
8 Articolo interpretato da art. 5, comma 22, L. R. 11/2011
9 Comma 1 interpretato da art. 5, comma 23, L. R. 11/2011
10 Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 13/2014
11 Comma 7 abrogato da art. 18, comma 2, L. R. 13/2014
12 Comma 7 quater aggiunto da art. 18, comma 3, L. R. 13/2014
13 Parole aggiunte al comma 7 quater da art. 5, comma 13, L. R. 20/2015
14 Comma 7 quater interpretato da art. 5, comma 14, L. R. 20/2015
15 Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
16 Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
17 Parole aggiunte al comma 6 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
18 Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 20, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
19 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera g), L. R. 14/2021
20 Parole soppresse al comma 5 da art. 5, comma 1, lettera h), L. R. 14/2021
21 Parole soppresse al comma 6 da art. 5, comma 1, lettera i), L. R. 14/2021
22 Parole sostituite al comma 6 da art. 71, comma 1, L. R. 8/2022
23 Comma 7 quater abrogato da art. 5, comma 57, lettera a), L. R. 13/2022
24 Parole aggiunte al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
25 Parole aggiunte al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
26 Comma 1 bis aggiunto da art. 82, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
Art. 66
 (Finanza di progetto)
1. La Regione, anche tramite la società regionale, può promuovere la realizzazione in regime di finanza di progetto di strade assoggetabili a pedagizzazione sulla base della normativa vigente.
2. Gli interventi in regime di finanza di progetto sono oggetto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'opera.
3. La fattispecie della finanza di progetto può trovare applicazione per la realizzazione di interventi caratterizzati da preponderante interesse pubblico e per i quali sia verificata la capacità di generare introiti in misura tale da prefigurare, compatibilmente con la disponibilità alla spesa dei fruitori dell'opera e in un periodo massimo trentennale, la redditività dell'investimento richiesto al privato che ne assicura la realizzazione e gestione.
4. Qualora, nel rapporto tra l'importo dell'investimento, i rientri da tariffa attesi e la durata della concessione non sia prefigurabile un risultato economico tale da rendere fattibile la realizzazione dell'opera con soli investimenti dell'imprenditore, è facoltà della Regione prevedere una quota di contribuzione pubblica alla realizzazione dell'opera nei limiti strettamente occorrenti al conseguimento dell'obiettivo gestionale ed in misura non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dell'intervento, ricomprendendo in questo il costo delle opere e dei correlati oneri finanziari e imposte.
5. Per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, la Regione può prevedere una durata della concessione anche superiore a trenta anni, in ragione del rapporto tra il costo stimato dell'opera e la redditività attesa dalla gestione.
6. Alla scadenza della concessione l'opera torna nella disponibilità dell'ente concedente in buono stato di conservazione.
Art. 69
 (Abrogazioni)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2008 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:
a) legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91 (Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico nel territorio regionale nonché per la manutenzione di strade da parte di Enti locali);
b) legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 (Piano regionale delle opere di viabilità), con esclusione degli articoli 8 e 21;
d) l'articolo 65, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), modificativo della legge regionale 22/1985.