Capo V
Infrastrutture e programmi di investimento
Art. 30
(Centri di interscambio)
1. Le Province rilasciano a soggetti pubblici e privati la concessione per la costruzione e l'esercizio di centri di interscambio ad uso dei servizi pubblici automobilistici che possono avere una durata massima di trenta anni e il cui regolamento di gestione deve essere coerente con le indicazioni dettate dal PRTPL, e ne approvano i relativi progetti.
2. L'approvazione del progetto di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilitā.
3. Sono a carico del concessionario le spese di esercizio, di manutenzione e di ammortamento del centro di interscambio.
Art. 31
(Capacitā dell'infrastruttura ferroviaria)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concludere intese con il gestore della rete ferroviaria per la concessione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, con le quali il gestore della rete si impegna a mettere a disposizione dell'affidatario per i servizi ferroviari la capacitā specifica dell'infrastruttura sotto forma di tracce orarie necessarie per l'espletamento dei servizi individuati dal bando di gara.
Art. 32
(Disponibilitā delle infrastrutture)
1. Le infrastrutture previste dal PRTPL in quanto funzionali ai servizi di trasporto pubblico sono messe a disposizione dei successivi affidatari del servizio, al fine di assicurare la continuitā e la coerenza delle scelte pianificatorie effettuate dall'Amministrazione regionale, secondo le modalitā previste dagli atti di gara.