Art. 52
(Funzioni delle Province in materia di scuole nautiche)
1.
Le Province esercitano le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche), e successive modifiche e, in particolare, quelle in materia di:
a) rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonché dei certificati di abilitazione professionale in materia;
b) rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle scuole nautiche;
c) vigilanza tecnica sull'attività svolta da parte delle scuole nautiche;
d) attività sanzionatoria.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province possono avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo criteri e modalità definiti convenzionalmente tra le stesse.